Art. 63. 
                     Partecipazioni al capitale 
  1.  In  materia  di  partecipazioni  al  capitale  delle   societa'
finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni  del  titolo  II,
capo III. 
  2. Nei  confronti  delle  altre  societa'  appartenenti  al  gruppo
bancario e dei partecipanti al loro  capitale  sono  attribuiti  alla
Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.