Art. 63. 
Istituzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di  belle
   arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e  dell'accademia
   nazionale di danza; degli  istituti  superiori  per  le  industrie
   artistiche. 
 
  1. I conservatori  di  musica,  le  accademie  di  belle  arti,  l'
accademia nazionale d'arte  drammatica  e  l'accademia  nazionale  di
danza e gli istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche  sono
istituiti con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita'  possono
essere  istituite  in  comuni  diversi  da  quelli  in  cui  ha  sede
l'istituto,  sezioni  staccate  con  uno  o  piu'  corsi,  e,  per  i
conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per
gli istituti superiori per le industrie  artistiche  si  provvede  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 217. 
  2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo  annuo  a  carico
dello  Stato;  determina,  nell'ambito   dell'ordinamento   didattico
vigente, i corsi  che  costituiscono  l'istituto;  fissa  la  tabella
concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e  gli
insegnamenti da conferire per  incarico  nonche'  i  posti  di  ruolo
direttivo amministrativo e  del  restante  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario. 
  3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti  presso  gli
Istituti per ciechi "I. Cavazza"  di  Bologna,  "D.  Martuscelli"  di
Napoli, "S. Alessio"  di  Roma,  "Istituto  per  ciechi"  di  Milano,
"Configliachi" di Padova possono essere  trasformate  in  sezioni  di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune.  Il  decreto
istitutivo fissa  le  modalita'  di  funzionamento  di  tali  sezioni
speciali,  nonche'  le  norme  concernenti  il  numero  dei  corsi  e
l'inquadramento in ruolo  del  personale  docente  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario. La ripartizione  fra  i  singoli  Istituti  dei
posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.