Art. 63.
                  Abrogazioni - Norma di sanatoria
              Abrogazione e sanatoria di decreti-legge
  1.  Sono abrogati  i decretilegge  3 novembre  1997, n.  375, e  13
novembre  1997, n.  393. Restano  validi gli  atti e  i provvedimenti
adottati  e sono  fatti salvi  gli  effetti prodottisi  e i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei  decretilegge 31 ottobre 1997, n. 373,
3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.
 
           Note all'art. 63:
            -  Il D.-L. 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti
          in tema di  trattamenti    pensionistici  anticipati)    e'
          pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
          1997.
            - Il D.-L. 13 novembre 1997,  n. 393 (Interventi  urgenti
          in materia di occupazione e di trattamenti  di integrazione
          salariale  nelle  aree  di   crisi) e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  265 del  13 novembre 1997.
            - Il D.-L.  31 ottobre 1997, n. 373 (Proroga  di  termini
          in materia di finanza locale) e' pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1997.