Art. 63 
              Autorizzazione dei mercati regolamentati 
 
  1.  La  CONSOB  autorizza  l'esercizio  dei  mercati  regolamentati
quando: 
    a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2,  3,
4 e 5; 
    b)  il  regolamento  del  mercato  e'  conforme  alla  disciplina
comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la  trasparenza  del  mercato,
l'ordinato  svolgimento  delle  negoziazioni  e   la   tutela   degli
investitori. 
  2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco,  curando
l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le
modificazioni del regolamento del mercato. 
  3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati,  sentita
la  Banca  d'Italia,  per  i  mercati  nei   quali   sono   negoziati
all'ingrosso titoli obbligazionari privati e  pubblici,  diversi  dai
titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono  negoziati  gli
strumenti previsti dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  e  gli
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di  interesse
e valute. 
  4. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui  mercati  dei
contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.