Art. 63 Autorizzazione dei mercati regolamentati 1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando: a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5; b) il regolamento del mercato e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato. 3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 4. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.