Art. 63 
 
 
                      Poteri ispettivi del CNF 
 
  1. Il CNF puo' richiedere ai consigli  distrettuali  di  disciplina
notizie relative  all'attivita'  disciplinare  svolta;  puo'  inoltre
nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti  nell'albo  speciale
per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori  per
il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali  di
disciplina  quanto  all'esercizio  delle  loro  funzioni  in  materia
disciplinare.  Gli  ispettori  possono  esaminare  tutti  gli   atti,
compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli  ispettori
redigono e  inviano  al  CNF  la  relazione  di  quanto  riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il CNF puo' disporre la decadenza
dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente
decaduto subentra il primo dei non eletti. 
  2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati  per  quanto
riguarda i procedimenti in corso presso  i  consigli  dell'ordine  di
appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.