Art. 63 
 
                 Approvazione e omologazione dei CIS 
 
  1. I CIS utilizzati per la trattazione di informazioni classificate
o coperte da segreto di Stato devono essere  approvati  ed  omologati
dall'UCSe. 
  2. Previa valutazione della  documentazione  concernente  l'analisi
del rischio, del regolamento interno di sicurezza  del  CIS,  nonche'
della    documentazione    tecnica    relativa    alla    descrizione
dell'architettura del sistema e degli  impianti  tecnologici,  l'UCSe
approva il progetto del CIS e rilascia un  certificato  di  sicurezza
che abilita alla realizzazione del sistema medesimo. 
  3. Terminata la fase di realizzazione,  al  fine  di  accertare  la
rispondenza  del  sistema  realizzato  con  quanto   previsto   nella
documentazione di progetto approvata, l'UCSe effettua una verifica di
conformita',  al  cui  esito  positivo  rilascia  un  certificato  di
omologazione, valido per cinque anni. 
  4.  Nel  periodo  di  validita'  del  certificato  di  omologazione
eventuali variazioni al CIS dovranno essere approvate dall'UCSe. 
  5. La richiesta di rinnovo dell'omologazione di un  CIS,  corredata
della documentazione che attesta il mantenimento della configurazione
approvata, e' presentata  all'UCSe  sei  mesi  prima  della  relativa
scadenza. In tale caso il certificato di  omologazione  resta  valido
fino al rilascio del nuovo certificato, sempre che  non  siano  state
apportate modifiche alle configurazioni approvate. 
  6. Per motivate esigenze operative o per  modifiche  a  sistemi  ed
installazioni che non possono subire interruzioni funzionali,  l'UCSe
rilascia un'autorizzazione provvisoria CIS, della  validita'  massima
di sei mesi, rinnovabile una sola volta. 
  7. Il dirigente  dell'UCSe  puo'  delegare,  secondo  le  modalita'
stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento, le
articolazioni centrali  dell'Organizzazione  nazionale  di  sicurezza
all'approvazione dei documenti  di  sicurezza  ed  alla  verifica  di
conformita',  relativamente  ai  CIS  realizzati   presso   le   loro
infrastrutture. 
  8. Le tipologie di CIS, individuate nelle disposizioni  applicative
del presente  regolamento,  da  installare  per  temporanee  esigenze
operative di amministrazioni pubbliche per un periodo non superiore a
sei  mesi,  non  sono  soggette  al  rilascio  del   certificato   di
omologazione per la trasmissione di informazioni classificate fino al
livello "SEGRETO". 
  9. L'installazione dei CIS di cui al  comma  8  e'  tempestivamente
comunicata all'UCSe e l'attivita' e' posta sotto  la  responsabilita'
del Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS competente.