Art. 63 Approvazione e omologazione dei CIS 1. I CIS utilizzati per la trattazione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato devono essere approvati ed omologati dall'UCSe. 2. Previa valutazione della documentazione concernente l'analisi del rischio, del regolamento interno di sicurezza del CIS, nonche' della documentazione tecnica relativa alla descrizione dell'architettura del sistema e degli impianti tecnologici, l'UCSe approva il progetto del CIS e rilascia un certificato di sicurezza che abilita alla realizzazione del sistema medesimo. 3. Terminata la fase di realizzazione, al fine di accertare la rispondenza del sistema realizzato con quanto previsto nella documentazione di progetto approvata, l'UCSe effettua una verifica di conformita', al cui esito positivo rilascia un certificato di omologazione, valido per cinque anni. 4. Nel periodo di validita' del certificato di omologazione eventuali variazioni al CIS dovranno essere approvate dall'UCSe. 5. La richiesta di rinnovo dell'omologazione di un CIS, corredata della documentazione che attesta il mantenimento della configurazione approvata, e' presentata all'UCSe sei mesi prima della relativa scadenza. In tale caso il certificato di omologazione resta valido fino al rilascio del nuovo certificato, sempre che non siano state apportate modifiche alle configurazioni approvate. 6. Per motivate esigenze operative o per modifiche a sistemi ed installazioni che non possono subire interruzioni funzionali, l'UCSe rilascia un'autorizzazione provvisoria CIS, della validita' massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta. 7. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare, secondo le modalita' stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento, le articolazioni centrali dell'Organizzazione nazionale di sicurezza all'approvazione dei documenti di sicurezza ed alla verifica di conformita', relativamente ai CIS realizzati presso le loro infrastrutture. 8. Le tipologie di CIS, individuate nelle disposizioni applicative del presente regolamento, da installare per temporanee esigenze operative di amministrazioni pubbliche per un periodo non superiore a sei mesi, non sono soggette al rilascio del certificato di omologazione per la trasmissione di informazioni classificate fino al livello "SEGRETO". 9. L'installazione dei CIS di cui al comma 8 e' tempestivamente comunicata all'UCSe e l'attivita' e' posta sotto la responsabilita' del Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS competente.