Art. 63 
 
 
             Esecuzione di misure disposte da autorita' 
                di risoluzione di altri Stati membri 
 
  1. Quando un'autorita' di risoluzione  di  un  altro  Stato  membro
dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione  di  azioni,  di
altre partecipazioni o di  attivita',  di  diritti  o  di  passivita'
soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto  in  Italia.  La
Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha  disposto
o  intende  disporre   la   cessione   l'assistenza   ragionevolmente
possibile. 
  2. Quando un'autorita' di risoluzione  di  un  altro  Stato  membro
esercita i poteri di riduzione  o  di  conversione  di  strumenti  di
capitale  o  di  passivita'  ammissibili  disciplinati  dal   diritto
italiano, oppure  di  passivita'  dovute  a  creditori  residenti  in
Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia. 
  3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la  riduzione
o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente
dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione  che  ha  disposto  la
cessione, la riduzione o la conversione.