Articolo 63 Ingiunzioni permanenti 1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale puo' emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale puo' anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto. 2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 e' oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.