Art. 63 
 
 
            Coordinamento e programmazione dei controlli 
 
  1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono  riportati  i
dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo. 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          giugno 2014, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  116,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario: 
              «Art. 1 - (Disposizioni urgenti in materia di controlli
          sulle imprese agricole, istituzione del registro unico  dei
          controlli   sulle   imprese   agricole   e    potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). 1.
          Al fine di assicurare l'esercizio  unitario  dell'attivita'
          ispettiva  nei   confronti   delle   imprese   agricole   e
          l'uniformita' di comportamento degli organi  di  vigilanza,
          nonche' di garantire il regolare  esercizio  dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese agricole sono effettuati dagli organi di  vigilanza
          in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano  nazionale
          integrato di  cui  all'art.  41  del  regolamento  (CE)  n.
          882/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29
          aprile  2004,  e  delle  Linee  guida  adottate  ai   sensi
          dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile
          2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e  duplicazioni,
          garantendo  l'accesso  all'informazione  sui  controlli.  I
          controlli  sono  predisposti  anche  utilizzando   i   dati
          contenuti nel registro di  cui  al  comma  2.  I  controlli
          ispettivi esperiti nei  confronti  delle  imprese  agricole
          sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei
          casi di  constatata  regolarita'.  Nei  casi  di  attestata
          regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
          controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
          annualita' sulle quali sono stati  effettuati  i  controlli
          non possono essere oggetto di contestazioni  in  successive
          ispezioni relative alle stesse annualita'  e  tipologie  di
          controllo,  salvo  quelle  determinate   da   comportamenti
          omissivi o irregolari dell'imprenditore,  ovvero  nel  caso
          emergano atti, fatti o elementi non conosciuti  al  momento
          dell'ispezione. La presente disposizione  si  applica  agli
          atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati  nel
          verbale del controllo ispettivo. 
              2. Al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle  imprese  agricole.  Ai  fini  dell'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma   1,   del   coordinamento
          dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati  nel
          registro di cui al primo  periodo,  i  dati  concernenti  i
          controlli effettuati da parte di organi di  polizia  e  dai
          competenti organi di vigilanza e di controllo,  nonche'  da
          organismi privati autorizzati allo svolgimento  di  compiti
          di controllo dalle vigenti  disposizioni,  a  carico  delle
          imprese agricole sono resi disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del
          regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  del  29  aprile  2004,  alle   altre   pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
              3.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare, per le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo  di
          controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la  prima
          volta   l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida
          l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate  entro
          il  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di   ricezione
          dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose  o
          pericolose  dell'illecito  amministrativo.  Per  violazioni
          sanabili  si  intendono  errori  e  omissioni  formali  che
          comportano una mera operazione di  regolarizzazione  ovvero
          violazioni le cui conseguenze  dannose  o  pericolose  sono
          eliminabili.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          prescrizioni contenute nella diffida  di  cui  al  presente
          comma, entro il termine  indicato,  l'organo  di  controllo
          procede ad effettuare la contestazione, ai sensi  dell'art.
          14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e'
          esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata  legge  n.
          689 del 1981. 
              3-bis. L'art. 7 del decreto  legislativo  30  settembre
          2005, n. 225,  e  il  comma  4  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
              4.  Per   le   violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della sola  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  se  gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai  sensi  dell'art.  16,  primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'art. 17 della citata legge n.  689  del  1981  e
          all'organo che ha accertato la violazione.».