Art. 63 
 
 
       Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea 
             non in regola con il permesso di soggiorno 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  il  Servizio
sanitario nazionale garantisce ai cittadini  stranieri  presenti  sul
territorio  nazionale,  non  in  regola   con   le   norme   relative
all'ingresso ed al soggiorno, le cure  ambulatoriali  ed  ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,  per  malattia
ed infortunio ed i programmi di medicina  preventiva  a  salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono  considerate  urgenti  le
cure che non possono essere differite senza pericolo per  la  vita  o
danno per la  salute;  sono  considerate  essenziali  le  prestazioni
sanitarie, diagnostiche e  terapeutiche,  relative  a  patologie  non
pericolose nell'immediato e nel  breve  termine,  ma  che  nel  tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute  o  rischi  per  la
vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. 
  2. Sono, in particolare, garantiti: 
    a) la tutela sociale  della  gravidanza  e  della  maternita',  a
parita' di trattamento con le  cittadine  italiane,  ai  sensi  della
legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194,  e
del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento
con i cittadini italiani; 
    b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio  1991,  n.
176; 
    c)  le  vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di
interventi di campagne di prevenzione  collettiva  autorizzati  dalle
regioni e dalle province autonome; 
    d) gli interventi di profilassi internazionale; 
    e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive  ed
eventualmente la bonifica dei relativi focolai. 
  3. Secondo quanto  previsto  dall'art.  35,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive  modifiche  e
integrazioni, le prestazioni di cui al comma  1  sono  erogate  senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi  di  risorse  economiche
sufficienti, fatte salve le quote  di  partecipazione  alla  spesa  a
parita' con i cittadini italiani. 
  4. I minori stranieri presenti sul  territorio  nazionale,  non  in
regola con le  norme  relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno  sono
iscritti   al   Servizio   sanitario   nazionale   ed    usufruiscono
dell'assistenza sanitaria in condizioni di parita'  con  i  cittadini
italiani.