Art. 63 
 
 
              Funzioni e compiti dei Centri di servizio 
                         per il volontariato 
 
  1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite  al  fine  di
organizzare,  gestire  ed  erogare  servizi  di   supporto   tecnico,
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la  presenza  ed
il  ruolo  dei  volontari  negli  enti  del  Terzo   settore,   senza
distinzione  tra  enti  associati  ed  enti  non  associati,  e   con
particolare  riguardo  alle  organizzazioni  di   volontariato,   nel
rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti
dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d). 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  i  CSV  possono  svolgere  attivita'
varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: 
    a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale,
finalizzati  a  dare  visibilita'  ai  valori  del   volontariato   e
all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale,  a
promuovere la crescita  della  cultura  della  solidarieta'  e  della
cittadinanza attiva in particolare tra  i  giovani  e  nelle  scuole,
istituti di istruzione, di  formazione  ed  universita',  facilitando
l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati  a
svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli  enti  di  natura
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; 
    b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o
coloro che aspirino ad esserlo,  acquisendo  maggiore  consapevolezza
dell'identita' e del  ruolo  del  volontario  e  maggiori  competenze
trasversali, progettuali, organizzative a fronte  dei  bisogni  della
propria organizzazione e della comunita' di riferimento; 
    c)   servizi   di   consulenza,   assistenza    qualificata    ed
accompagnamento, finalizzati a rafforzare  competenze  e  tutele  dei
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del  lavoro,
progettuale,   gestionale,   organizzativo,   della   rendicontazione
economico-sociale, della  ricerca  fondi,  dell'accesso  al  credito,
nonche' strumenti per il riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle
competenze acquisite dai volontari medesimi; 
    d)  servizi  di  informazione  e  comunicazione,  finalizzati   a
incrementare la qualita' e la  quantita'  di  informazioni  utili  al
volontariato,  a  supportare  la  promozione  delle   iniziative   di
volontariato, a sostenere il lavoro di  rete  degli  enti  del  Terzo
settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale  per
la  cura  dei  beni  comuni,  ad  accreditare  il  volontariato  come
interlocutore autorevole e competente; 
    e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a  mettere  a
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo  del  volontariato  e
del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
    f)  servizi  di   supporto   tecnico-logistico,   finalizzati   a
facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari,  attraverso  la
messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 
  3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN  sono  erogati
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) principio di qualita': i servizi devono essere della  migliore
qualita'  possibile  considerate  le  risorse  disponibili;   i   CSV
applicano sistemi di rilevazione e controllo  della  qualita',  anche
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; 
    b)  principio  di   economicita':   i   servizi   devono   essere
organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione
al principio di qualita'; 
    c) principio di  territorialita'  e  di  prossimita':  i  servizi
devono essere erogati da ciascun CSV  prevalentemente  in  favore  di
enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio  di
riferimento, e devono comunque essere organizzati  in  modo  tale  da
ridurre il piu' possibile la distanza tra  fornitori  e  destinatari,
anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; 
    d)  principio  di  universalita',  non  discriminazione  e   pari
opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in  modo
tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti
gli aventi diritto devono essere posti  effettivamente  in  grado  di
usufruirne,  anche  in  relazione  al  principio  di  pubblicita'   e
trasparenza; 
    e) principio di  integrazione:  i  CSV,  soprattutto  quelli  che
operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo
scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di  fornire  servizi
economicamente vantaggiosi; 
    f) principio di pubblicita' e trasparenza:  i  CSV  rendono  nota
l'offerta dei servizi  alla  platea  dei  propri  destinatari,  anche
mediante modalita' informatiche  che  ne  assicurino  la  maggiore  e
migliore diffusione; essi inoltre  adottano  una  carta  dei  servizi
mediante  la  quale  rendono  trasparenti  le  caratteristiche  e  le
modalita' di erogazione di ciascun servizio,  nonche'  i  criteri  di
accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari. 
  4. In caso di scioglimento dell'ente  accreditato  come  CSV  o  di
revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso  assegnate  ma
non ancora utilizzate devono essere versate entro  centoventi  giorni
dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che  le  destina  all'ente
accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o  in  mancanza,
ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva  con
finalita' di stabilizzazione del FUN. 
  5. In caso di scioglimento dell'ente  accreditato  come  CSV  o  di
revoca  dell'accreditamento,  eventuali  beni   mobili   o   immobili
acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo
di destinazione e  devono  essere  trasferiti  dall'ente  secondo  le
indicazioni provenienti dall'ONC.