Art. 63 Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione 1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».
Note all'art. 63: - Si riporta l'articolo 148 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 148 (Udienza di discussione). - 1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante. (Omissis).».