Art. 63 
 
Modifiche all'articolo 148 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Udienza di discussione 
 
  1. All'articolo 148  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente  contabile
puo'  chiedere  di  essere  ascoltato  dal   Collegio   per   fornire
chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di  un
legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza  a  mezzo  di  un
funzionario appositamente delegato.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il magistrato che  ha  sottoscritto  la  relazione  sul
conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte  del  collegio
giudicante.». 
 
          Note all'art. 63: 
 
              - Si riporta l'articolo 148 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 148 (Udienza di discussione). - 1.  All'udienza
          possono comparire l'agente  contabile  e  l'amministrazione
          interessata. Si applica l'articolo 91. 
                2.  L'agente  contabile  puo'  chiedere   di   essere
          ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti  e  svolgere
          difese direttamente o  con  il  patrocinio  di  un  legale;
          l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo  di  un
          funzionario appositamente delegato. 
                2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione
          sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa  parte
          del collegio giudicante. 
                (Omissis).».