Art. 63 
 
                  (Premio ai lavoratori dipendenti) 
 
  1.  1.  Ai  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  di   cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  che  possiedono  un  reddito  complessivo  da  lavoro
dipendente dell'anno precedente di importo  non  superiore  a  40.000
euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020,  che  non  concorre
alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al  numero
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel  predetto
mese. 
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo  di  cui  al  comma  1  a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e  comunque
entro il termine di effettuazione delle operazioni di  conguaglio  di
fine anno. 
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2  compensano  l'incentivo
erogato mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.