Art. 63 
 
Programma straordinario di manutenzione del  territorio  forestale  e
  montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini  di  raccolta
  delle acque 
 
  1.  Al  fine  del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto,
entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un programma straordinario di  manutenzione  del  territorio
forestale e montano, in coerenza con  gli  obiettivi  dello  sviluppo
sostenibile fissati dall'ONU  per  il  2030  e  del  Green  new  deal
europeo. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,  la
Sezione A e la Sezione B. La Sezione A  contiene  un  elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici  forestali  degradate  o  frammentate,  secondo
quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto  legislativo  3  aprile
2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole  e  forestali  su
iniziativa  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e delle Regioni e  Province  autonome.  La  Sezione  B  del
programma e' destinato  al  sostegno  della  realizzazione  di  piani
forestali di area vasta di cui  all'articolo  6  del  citato  decreto
legislativo n. 34  del  2018,  nell'ambito  di  quadri  programmatici
regionali  almeno  decennali,  che  consentano  di   individuare   le
vocazioni  delle  aree  forestali  e   organizzare   gli   interventi
migliorativi e manutentivi nel tempo. 
  2. Nell'ambito del Parco  progetti  degli  interventi  irrigui  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il
Ministro, con proprio decreto,  approva  un  Piano  straordinario  di
interventi  prioritariamente  esecutivi,   di   manutenzione,   anche
ordinaria, dei canali irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento
funzionale  delle  opere  di  difesa  idraulica,  di  interventi   di
consolidamento delle sponde dei canali  o  il  ripristino  dei  bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione  delle  piene  e
regimazione del reticolo  idraulico  irriguo  e  individua  gli  Enti
attuatori. 
  3. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di cui al comma  2,  e'  adottato  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  espressa  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione  degli
interventi  individuati,  da  attribuire  alle  Regioni  e   Province
autonome, responsabili della gestione  e  della  rendicontazione  dei
fondi. 
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti  con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori
di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  vincolo  di
destinazione  alle  singole  infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine
l'organo amministrativo degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito  in
violazione del vincolo di destinazione e la  nullita'  e'  rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui  al  presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo  la  adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo   della
deliberazione semestrale di preventiva  quantificazione  delle  somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte
dell'Ente stesso 
  5.  Al  fine   di   garantire   la   continuita'   di   prestazioni
indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del
personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e  la  cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e  il  31  dicembre  2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020. 
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021  si
provvede mediante  riduzione  delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE  volta
a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per  i
medesimi anni, le somme  gia'  assegnate  con  le  delibere  CIPE  n.
53/2016, 13/2018  e  12/2019  al  Piano  operativo  «Agricoltura»  di
competenza del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche  quota  parte
delle  risorse  assegnate  al  Ministero  delle  politiche   agricole
forestali nel riparto del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  7.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza
pubblica.