Art. 631. 
                           Libri di testo 
  1. Salvo quanto previsto nel presente  articolo  si  applicano,  in
materia di libri di testo, le disposizioni  di  cui  alla  parte  II,
titolo III, capo V del presente testo unico. 
  2.  Agli  alunni  delle  scuole  elementari  italiane   funzionanti
all'estero, statali e  autorizzate  a  rilasciare  titoli  di  studio
riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e  frequentanti  le
altre istituzioni educative  o  partecipanti  alle  altre  iniziative
scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono  forniti
gratuitamente dal Ministero degli affari esteri. 
  3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle
scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 e'  quello  stabilito  a
termini dell'articolo 153. 
  4. Per i libri di testo che  siano  difformi,  per  le  particolari
caratteristiche delle anzidette  scuole  ed  istituzioni  funzionanti
all'estero, dai libri adottati nel territorio  nazionale,  il  prezzo
massimo  di  copertina  e'  stabilito  annualmente  con  decreto  del
Ministro per gli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  della
pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio. 
  5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma
2 e' praticato  anche  per  gli  acquisti  effettuati  a  carico  del
Ministero degli affari esteri.