Art. 633. 
          Concorso al mantenimento delle scuole non statali 
 
  1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero  che  dipendono
da enti, da associazioni o  da  privati  il  Ministero  degli  affari
esteri  puo'  contribuire  sia  concedendo  sussidi  in  denaro,  sia
dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti
statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.