Art. 634. 
               Riconoscimento delle scuole non statali 
 
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che
dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente  conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere
pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il  riconoscimento
del valore legale degli esami finali, secondo le modalita'  stabilite
dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo  finale
di studio conseguito nelle  seconde  e'  riconosciuto  valore  legale
dallo Stato italiano.