Art. 635. Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole statali italiane puo' essere concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio nazionale, con modalita' e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.