Art. 637. 
                 Programmi, esami, titoli di studio 
 
  1. I programmi di insegnamento, le norme per lo  svolgimento  degli
esami e per il rilascio dei titoli di studio delle  classi,  corsi  e
scuole  di  cui  all'articolo  636  e  ogni  altra  disposizione  per
l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con  decreto  del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica istruzione. 
  2. Salvo varianti  rese  necessarie  da  particolari  esigenze,  le
disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi  a  quelle
vigenti nel territorio della Repubblica.