Art. 64. 
           Etichettatura medicinali veterinari omeopatici 
  1.  I  medicinali  omeopatici   veterinari   sono   contraddistinti
dall'indicazione «medicinale omeopatico per uso veterinario privo  di
indicazioni terapeutiche approvate» apposta  in  caratteri  chiari  e
leggibili sull'etichettatura. 
  2.  Oltre  all'indicazione,  di  cui  al  comma  1,  i   medicinali
veterinari  omeopatici,  per  i  quali  e'  consentita  la  procedura
semplificata  a  norma  dell'articolo  21,  comma  1,  devono  recare
sull'etichettatura ed eventualmente  sul  foglietto  illustrativo  le
seguenti informazioni: 
    a) denominazione scientifica dei materiali omeopatici di partenza
seguita  dal  grado  di  diluizione  espressa  con  i  simboli  della
farmacopea utilizzata a norma dell'articolo 1, comma 1,  lettera  f);
se il medicinale veterinario omeopatico e' composto da vari materiali
di partenza, nell'etichettatura alla loro  denominazione  scientifica
puo' essere aggiunto un nome di fantasia; 
    b) nome e indirizzo del titolare  dell'AIC  e,  se  diverso,  del
fabbricante; 
    c) modo e via di somministrazione; 
    d) data di scadenza; 
    e) forma farmaceutica; 
    f) contenuto della confezione; 
    g) eventuali particolari precauzioni ai fini della  conservazione
del medicinale; 
    h) specie animale cui e' destinato il farmaco; 
    i) eventuali avvertenze speciali previste per il medicinale; 
    j) numero del lotto di fabbricazione; 
    k) numero dell'AIC; 
    l) tempo di attesa, ove richiesto.