Art. 64. Norme abrogate 1. Sono abrogati: a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Note all'art. 64 - Per i riferimenti al decreto-legge n. 143 del 1991, si vedano le note alle premesse. - Gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 374 del 1999, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 1 Ambito di applicazione.». «Art. 4 Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette.». «Art. 5 Controlli.». «Art. 6 Sanzioni.». «Art. 7 Disposizioni finali e transitorie.». - Gli articoli 150 e 151 della legge n. 388 del 2000, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 150 Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalita' economica.». «Art. 151. Costituzione delle unita' di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991.». - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 56 del 2004 si vedano le note alle premesse. - L'art. 5-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 5-sexies Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 10, della legge n. 146 del 2006, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Responsabilita' amministrativa degli enti). - 1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per i reati previsti dall'art. 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5.- 6. (abrogati). 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 882, della legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: «882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20, dell'art. 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.». - Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 109 del 2007, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 8 Obblighi di segnalazione.». «Art. 9 Compiti della Banca d'Italia.». - Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del d.lgs. n. 109 del 2007, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi). - 1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi' il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'art. 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 2. - 3. (abrogati) 4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.». «Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000. 3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 4. - 5. (abrogati) 6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente art. sono trasmessi al Comitato».