Art. 64.
            (Trasferimento presso gli uffici provinciali
          delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita'
                            immobiliare)

1.  Le  sedi  delle  sezioni  staccate  dei  servizi  di  pubblicita'
immobiliare,  istituite  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  6, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27
marzo  1992,  n. 287,  possono  essere  trasferite  presso gli uffici
provinciali   dell'Agenzia   del  territorio  da  cui  dipendono  per
competenza.  Con  uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia
del  territorio,  di  concerto  con  il capo del Dipartimento per gli
affari  di  giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le
modalita' di attuazione e le date di trasferimento.
2.  Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le
sezioni staccate operanti in citta' sedi circondariali di tribunale.
3.  Resta  ferma,  per  ciascuna  sezione staccata, la circoscrizione
territoriale  stabilita  con il decreto del Ministro delle finanze 29
aprile  1972,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 64:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 6 dell'art. 42 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
          287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero
          delle finanze):
             «6.  Nei  comuni  non  capoluoghi di provincia ove hanno
          sede  le  conservatorie  dei  registri  immobiliari possono
          essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  sentiti  le organizzazioni sindacali rappresentate
          nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e
          da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
          italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con
          competenza   limitata   alla   conservazione  dei  registri
          immobiliari.»