ART. 64 (Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. "; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3. ".