Art. 64 
 
 
  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 
 
  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102,  dopo  la  parola  'regionale'  sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di
cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni". 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. 
  3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono  aggiunte  le
seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.