Art. 64 

 

				 
           Risoluzione extragiudiziale delle controversie 

 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1,  commi  11,  12  e  13,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure  extragiudiziali
trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame
delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti
o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di
cui al presente Capo  ed  inerenti  alle  condizioni  contrattuali  o
all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti  o
servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva  risoluzione
delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un  sistema  di
rimborso o di indennizzo, fermo restando  la  tutela  giurisdizionale
dei contraenti prevista dalla vigente normativa."; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  " 2-bis. Al di fuori  delle  forme  di  tutela  e  delle  procedure
stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato  puo'
rivolgersi  all'Autorita'  per  rappresentare  una  violazione  delle
disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne
l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'."; 
  c) al comma  4,  dopo  le  parole:  "risoluzione  giudiziale  delle
controversie" sono inserite le seguenti: "nonche' le procedure di cui
agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206, recante il Codice del consumo". 
 
          Note all'art. 64: 
              Il  testo   dell'articolo   84   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.    84.    Risoluzione    extragiudiziale    delle
          controversie. 
              1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11,  12
          e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta  procedure
          extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie,  semplici
          e  poco  costose  per  l'esame  delle  controversie  tra  i
          consumatori e le imprese che forniscono reti o  servizi  di
          comunicazione elettronica, relative  alle  disposizioni  di
          cui  al  presente  Capo   ed   inerenti   alle   condizioni
          contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti  la
          fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono
          una  equa  e  tempestiva  risoluzione  delle   controversie
          prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o
          di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei
          contraenti prevista dalla vigente normativa. 
              2. L'Autorita', d'intesa con la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   anche   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio  1997,  n.
          249, promuove la  creazione,  con  l'attuale  dotazione  di
          personale e con i  beni  strumentali  acquisibili  con  gli
          ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente  invarianza
          di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici  e
          di  servizi  on-line   per   l'accettazione   di   reclami,
          incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e  degli
          utenti  finali  alle  strutture   di   composizione   delle
          controversie. 
              2-bis. Al di  fuori  delle  forme  di  tutela  e  delle
          procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2
          l'interessato    puo'    rivolgersi    all'Autorita'    per
          rappresentare  una  violazione  delle  disposizioni   nelle
          materie  di   competenza   dell'Autorita'   e   richiederne
          l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. 
              3. Se nelle controversie  sono  coinvolti  soggetti  di
          altri Stati membri, l'Autorita' si coordina  con  le  altre
          Autorita' di  regolamentazione  interessate  per  pervenire
          alla risoluzione della controversia. 
              4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia  di
          risoluzione  giudiziale  delle  controversie   nonche'   le
          procedure di  cui  agli  articoli  139,  140,  140-bis  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  recante  il
          Codice  del  consumo  e,  fino  all'attuazione  di   quanto
          previsto dai commi 1 e 2,  quelle  vigenti  in  materia  di
          risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di
          pubblicazione del Codice  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.".