Art.  64. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto
                            2000, n. 260)

   1.  Il  comma  3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al
31  agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione  di  cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31
luglio  2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo
3,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99,  e  successive
modificazioni  e  disposizioni  applicative,  si  applica la sanzione
amministrativa   pecuniaria   di  258  euro  per  ogni  ettaro  della
superficie  vitata.  Per  i  vigneti  abusivamente  impiantati  dal 1
settembre  1993  al  31  agosto  1998, nei confronti dei soggetti che
abbiano   presentato   la  dichiarazione  prevista  dall'articolo  2,
paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da  1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
   ai  vitigni  utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione
   di  vini  da  tavola,  in base a criteri fissati con provvedimento
   della  giunta  regionale  competente  per territorio, tenuto conto
   della realta' locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione
   ai  vitigni  utilizzati  e'  idoneo  per  la produzione di vini di
   qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati
   con provvedimento della giunta regionale".

   2.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 2 del decreto legislativo 10
agosto  2000,  n.  260,  e  successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
   "3-bis.  Per  i  vigneti  impiantati anteriormente al 10 settembre
1993  non  si  applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto
disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli
stessi   vigneti  devono  essere  considerati  a  tutti  gli  effetti
regolarizzati.
   3-ter.  Le  regioni  determinano l'importo a carico del produttore
delle  spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al
regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".
 
             Note all'art. 64:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto
          legislativo  10 agosto  2000, n. 260 recante: "Disposizioni
          sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/99,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato
          vitivinicolo,  a  norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
          1999,  n.  526",  e  successive  modificazioni,  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
                 "Art.   2   (Violazioni  in  materia  di  potenziale
          vitivinicolo).  -  1.  Il  produttore  che  non presenta la
          dichiarazione   delle   superfici  vitate,  ai  fini  della
          predisposizione  dell'inventario  del potenziale produttivo
          di  cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del
          relativo  aggiornamento da parte delle regioni, nei termini
          e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  lire un milione e
          duecentomila  per  ogni ettaro, o frazione di ettaro, della
          superficie vitata; la sanzione e' ridotta ad un terzo se il
          ritardo  non  supera  i trenta giorni o si tratta di errori
          non    essenziali   ai   fini   dell'estensione   e   della
          identificazione della superficie vitata.
                 2.  II  produttore  che viola il divieto di impianto
          dei   vigneti   previsto  dall'art.  2,  paragrafo  1,  del
          regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni e
          disposizioni  applicative, o viola le disposizioni relative
          ai  diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai
          diritti   di  nuovo  impianto  prelevato  da  una  riserva,
          previste  rispettivamente  dagli  articoli  3,  4  e  5 del
          regolamento  medesimo,  che  disciplinano  l'uso  di  detti
          diritti,   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni
          ettaro,  o  frazione di ettaro della superficie vitata, per
          ogni  anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti
          vitivinicoli  ottenuti  dalle superfici interessate. Ove il
          trasgressore  non esegua l'estirpazione delle viti entro il
          termine   fissato  dall'autorita'  regionale,  quest'ultima
          provvede  alla  rimozione  degli impianti, ponendo a carico
          del trasgressore la relativa spesa.
                 3.   Per   i  vigneti  abusivamente  impiantati  dal
          1º settembre  1993  al  31 agosto  1998,  nei confronti dei
          soggetti  che abbiano presentato la dichiarazione di cui al
          comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la
          regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera
          a),   del   regolamento   (CE)  n.  1493/99,  e  successive
          modificazioni  e  disposizioni  applicative,  si applica la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  258 euro per ogni
          ettaro  della superficie vitata, Per i vigneti abusivamente
          impiantati  dal  1º settembre  1993  al 31 agosto 1998, nei
          confronti   dei   soggetti   che   abbiano   presentato  la
          dichiarazione  prevista  dall'art.  2, paragrafo 3, lettera
          c),  del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano
          le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
                   a)  da  1.033  euro  a  6.197  euro per ettaro, se
          l'impianto  in  relazione  ai  vitigni utilizzati e' idoneo
          esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base
          a  criteri fissati con provvedimento della giunta regionale
          competente  per  territorio,  tenuto  conto  della  realta'
          locale;
                   b) da  2.582  euro  a  12.911  euro per ettaro, se
          l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per
          la  produzione  di  vini  di  qualita'  prodotti in regioni
          delimitate,  in  base  a  criteri fissati con provvedimento
          della giunta regionale.
                 3-bis.  Per  i  vigneti  impiantati anteriormente al
          1º settembre  1993  non  si applicano le sanzioni di cui al
          comma  3  secondo  quanto disposto dall'art. 28 della legge
          24 novembre  1981,  n.  689,  e  gli  stessi vigneti devono
          essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
                 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del
          produttore  delle  spese  amministrative  per  l'iscrizione
          all'inventario  di  cui  al regolamento (CE) n. 1493/99 dei
          vigneti di cui al comma 3-bis.
                 4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si
          applicano  nel  caso  previsto  dall'art.  2,  paragrafo 7,
          lettera  a),  del  regolamento (CE) n. 1493/99 e successive
          modificazioni.
                 5.   Per   gli  impianti  e  reimpianti  di  vigneti
          destinati  esclusivamente alla produzione di uve da tavola,
          realizzati    anteriormente   al   1º settembre   1996   in
          difformita'  con  la normativa comunitaria e nazionale, non
          si  applicano  le sanzioni amministrative previste all'art.
          4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460".
                 -  L'art.  2  del  Regolamento  (CE)  n. 1493/99 del
          Consiglio  del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione
          comune  del mercato vitivinicolo (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. L 179 del 14 luglio 1999), e' il seguente:
                 "Art.  2.  -  1.  L'impianto di vigneti con varieta'
          come  uve  da  vino  ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e'
          vietato  fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza
          dei seguenti diritti:
                   a) diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3;
                   b) diritto di reimpianto di cui all'art. 4;
                   c) diritto di impianto prelevato da una riserva di
          cui  all'art.  5  o  all'art.  6,  paragrafo  1, in caso di
          applicazione dell'art. 5, paragrafo 8.
                 E'  ugualmente  vietato  fino  alla  stessa  data il
          sovrainnesto  di varieta' di uve da vino su varieta' di uve
          diverse da quelle da vino.
                 2. Le uve ottenute dalle superfici:
                   a) sulle    quali   sono   state   piantate   viti
          anteriormente al 1º settembre 1998,
             e
                   b) la   cui  produzione  poteva  essere  messa  in
          circolazione  soltanto  se destinata a distillerie ai sensi
          dell'art.  6,  paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del
          regolamento (CEE) 822/87, non possono essere utilizzate per
          produrre  vino  da commercializzare. I prodotti ottenuti da
          queste  uve  possono  essere immessi sul mercato soltantose
          sono   destinati  a  distillerie.  Tuttavia,  non  si  puo'
          distillare   da   questi  prodotti  un  alcole  con  titolo
          alcolometrico  volumico  effettivo  pari  o inferiore a 80%
          vol.
                 3.  Uno  Stato  membro, se ha compilato l'inventario
          del  potenziale  produttivo  viticolo a norma dell'art. 16,
          puo'  derogare  al  paragrafo 2 del presente articolo. Tale
          deroga  dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002
          e   deve  comportare  l'autorizzazione,  per  le  superfici
          interessate, a produrre vino da commercializzare.
                 La deroga e' concessa:
                   a) quando   il  produttore  interessato  ha  prima
          estirpato  altre  viti  su  una  superficie  equivalente in
          coltura  pura,  salvo  nel  caso  in  cui  il produttore ha
          ricevuto   per   la   superficie   interessata   un  premio
          all'estirpazione  ai  sensi  della  normativa comunitaria o
          nazionale,
             e/o
                   b) autorizzando  il  produttore  interessato a far
          valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da
          fissare    successivo    all'impianto    sulla   superficie
          interessata;  a tal fine gli Stati membri possono anche far
          valere  nuovi  diritti  di  impianto  previsti  all'art. 6,
          paragrafo 1,
             e/o
                   c) qualora  lo  Stato  membro  possa dimostrare (a
          soddisfazione  della Commissione) diritti di reimpianto che
          non  ha  fatto  valere,  ma  che sarebbero ancora validi se
          fossero   stati  richiesti;  tali  diritti  possono  essere
          utilizzati  e  riassegnati ai produttori per una superficie
          equivalente in coltura pura,
             e/o
                   d) qualora il produttore in causa si sia impegnato
          a  procedere,  entro  tre  anni,  all'estirpazione  di  una
          superficie  equivalente  in  coltura pura e tale superficie
          sia  stata  registrata nello schedario viticolo dello Stato
          membro interessato.
                 4.  Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o
          c),  gli  Stati  membri  impongono  un'appropriata sanzione
          amministrativa ai produttori interessati.
                 5. Il paragrafo 3, lettera c), puo' essere applicato
          solo  per  una  superficie  che  non  superi  l'1,2%  della
          superficie vitata.
                 6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b):
                   a) qualora  i  diritti  che  il produttore ottenga
          siano   prelevati  da  una  riserva,  essi  possono  essere
          ottenuti solo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera b)
          e il produttore e'".
                 -  Il  testo  vigente  dell'art.  28  della legge 24
          novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il
          seguente:
                 "Art.  28  (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere
          le  somme  dovute per le violazioni indicate dalla presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione.
                 L'interruzione  della prescrizione e' regolata dalle
          norme del codice civile".