Art. 64. 
 
  La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali  delle
matrici dei dischi della Discoteca di Stato,  per  trarne  dischi  da
diffondere mediante vendita sia in Italia che  all'estero  a  termini
dell'art. 5 della legge 2  febbraio  1939-XVII,  n.  467,  contenente
norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorche'  siano
registrate opere tutelate, e' sottoposta al pagamento dei diritti  di
autore, secondo le norme contenute nel regolamento.