Art. 64.
                       Valutazione dei titoli



Le  disposizioni dell'art. 62, in quanto applicabili, valgono anche
per  la valutazione dei titoli azionari, obbligazionari e similari di
cui  al  secondo  comma  dell'art.  53,  salvo,  quanto stabilito nei
successivi commi del presente articolo.

Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso
soggetto e aventi uguali caratteristiche.

Il  numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente
si  aggiungono  al  numero  e  al  costo  di quelle gia' possedute in
proporzione  alle  quantita'  delle singole voci della corrispondente
categoria.  Nella  stessa  proporzione  l'aumento gratuito del valore
nominale  delle  azioni  gia'  possedute  si  aggiunge al costo delle
azioni stesse.

Le  disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni
ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle gia'
possedute  non  costituiscono  reddito  ai sensi dell'art. 45. In tal
caso  il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle
gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria.

Il  valore  normale  dei  titoli quotati in borsa e' determinato in
base  alla  media  dei  prezzi  di compenso dell'ultimo trimestre del
periodo  d'imposta.  Per le azioni e i titoli similari non quotati in
borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa'
emittenti,  in  confronto  all'ultimo bilancio anteriore alla data in
cui  le  azioni  vennero  acquistate,  o da deliberazioni adottate ai
sensi  dell'art.  2446  del  codice  civile;  per le obbligazioni e i
titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni
di valore comprovate da elementi certi e precisi.

Le  somme  versate a copertura di perdite delle societa' emittenti,
in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote
di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione
alle  quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Di
esse  non  si  tiene  conto  ai  fini della determinazione del valore
normale delle azioni non quotate in borsa.