Art. 64.
             (Particolari contratti soggetti a proroga)

  Ai  contratti  di  locazione  di  cui all'articolo 26, comma primo,
lettera   d)   e   comma  secondo,  soggetti  a  proroga  secondo  la
legislazione  vigente,  si  applicano  per  la durata le disposizioni
dell'articolo 58.
  Fino  al  termine di tale durata il canone puo' essere modificato a
richiesta  del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75
per  cento  della  variazione,  accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nell'anno precedente.