Art. 64. Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attivita' di ricerca. Le Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovrintendente un comitato cosi' composto: 1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato; 2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato; 3) un rappresentante del Ministro della sanita'; 4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura; 6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali; 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; 9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita'; 10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale; 11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.