ART. 64. (Norme transitorie sui comandi per attivita' di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi) Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-1982, relativamente alle attivita' di cui al sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 18 avra' luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive. La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.