ART. 64.
(Norme transitorie  sui  comandi  per  attivita'  di  studio,  per il
       servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi)

  Limitatamente  al  numero dei comandi disposti nell'anno scolastico
1981-1982,  relativamente  alle  attivita'  di cui al sesto comma del
precedente  articolo 14, la soppressione prevista dal primo comma del
precedente  articolo  18  avra'  luogo  soltanto  dopo  che sia stata
disposta  la  nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per
la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.
  La  disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18
ha  effetto  dal  momento  in  cui  saranno  nominati i vincitori dei
concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.