ART. 64.

  L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
    1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
    2) se l'adozione conviene all'adottando".