(Norme-art. 64)
                               Art. 64 
                       (Comunicazione di atti) 
  1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si  esegue
mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con
avviso di  ricevimento  ovvero  mediante  consegna  al  personale  di
cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro  custodito
presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto. 
  2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero,  che
ha  sede  diversa  da  quella  del  giudice,   si   esegue   mediante
trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento. 
  3. In  caso  di  urgenza  o  quando  l'atto  contiene  disposizioni
concernenti la liberta' personale, la comunicazione e'  eseguita  col
mezzo piu' celere nelle forme previste dagli articoli 149 e  150  del
codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna
di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria.  In  questo
ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e'  trasmessa
al giudice che ha emesso l'atto. 
  4. Ai fini delle comunicazioni previste dai  commi  precedenti,  la
copia puo' essere trasmessa  con  mezzi  tecnici  idonei,  quando  il
funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto  attesta,
in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.