Art. 64.
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
  1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di  una  piena  valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure  volti  ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente,   da  realizzare  comunque  entro  l'anno  scolastico
2011/2012,  per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei  (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni
diversamente abili )).
  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti  per  la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel  triennio  2009-2011  una  riduzione complessiva del 17 per cento
della  consistenza  numerica della dotazione organica determinata per
l'anno  scolastico  2007/2008.  Per  ciascuno degli anni considerati,
detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della
riduzione  complessiva  da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo  2,  commi  411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  previste dal presente
articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  Unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  predispone,  entro  quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano programmatico di
interventi  volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo
delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
    4.  Per  l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  ed  in modo da assicurare comunque la
puntuale  attuazione  del  piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi  annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  al  citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si
provvede   ad   una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
    a)  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
    b)  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi ordini di
scuola  anche  attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e
dei  relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
    c)  revisione  dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
    d)  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della
scuola  primaria  ((  ivi compresa la formazione professionale per il
personale    docente   interessato   ai   processi   di   innovazione
ordinamentale  senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
)) ;
    e)   revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per  la
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale  docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
    f)  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa;
      ((  f-bis)  definizione  di  criteri,  tempi e modalita' per la
determinazione  e  l'articolazione  dell'azione  di ridimensionamento
della   rete   scolastica   prevedendo,   nell'ambito  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente,  l'attivazione  di  servizi
qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
    f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli  istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti  locali  possono  prevedere  specifiche  misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti.
  4-bis)  Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione  dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma
4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di
ottimizzare  le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli
obiettivi  di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'obbligo  di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17  ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi  sperimentali  di
istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al  comma  624 del
presente articolo».
  4-ter)  Le  procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione
per  l'insegnamento  secondario  attivate  presso le universita' sono
sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 )).
  5.  I  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti  nel
processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne
assicurano   la   compiuta   e  puntuale  realizzazione.  Il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e valutato
sulla  base  delle  vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione    delle    misure   connesse   alla   responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
    6.  Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi
1,  2,  3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello  Stato  economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
  7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo e
verifica  in  capo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' costituito,
contestualmente  all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti   del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo  delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare  la  compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti,  segnalando  eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  8.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui  al  comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo  1,  comma  621,  lettera  b) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata,  nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali  stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed  allo  sviluppo  professionale  della carriera del personale della
Scuola  a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai risparmi
conseguiti  per  ciascun  anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle  indicate  economie  di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione   dell'universita'   e  della  ricerca,  a  decorrere
dall'anno    successivo   a   quello   dell'effettiva   realizzazione
dell'economia  di  spesa,  e saranno resi disponibili in gestione con
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
subordinatamente    alla   verifica   dell'effettivo   ed   integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dei commi 411 e 412, dell'art. 2,
          della gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «411.  Per  una  maggiore  qualificazione  dei  servizi
          scolastici,   da  realizzare  anche  attraverso  misure  di
          carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
                a)  a  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009, per
          l'istruzione  liceale, l'attivazione delle classi prime dei
          corsi  sperimentali  passati  ad  ordinamento, ai sensi del
          regolamento  di  cui al decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  26  giugno  2000,  n.  234, e' subordinata alla
          valutazione  della  congruenza dei quadri orari e dei piani
          di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
                b)  il numero delle classi prime e di quelle iniziali
          di  ciclo  dell'istruzione  secondaria  di secondo grado si
          determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
          iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
          studio  e  sperimentazioni  passate  ad  ordinamento. Negli
          istituti  in  cui sono presenti ordini o sezioni di diverso
          tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
          ordine e tipo di sezione;
                c)  il  secondo periodo del comma 1, dell'art. 3, del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001,  n. 333, e'
          sostituito  dal  seguente:  "Incrementi  del  numero  delle
          classi,   ove   necessario,  sono  disposti  dal  dirigente
          scolastico interessato previa autorizzazione del competente
          direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
          decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 24 luglio
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998";
                d)  l'assorbimento  del  personale di cui all'art. 1,
          comma  609,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e'
          completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010,
          e  la riconversione del suddetto personale e' attuata anche
          prescindendo  dal possesso dello specifico titolo di studio
          richiesto  per il reclutamento del personale, tramite corsi
          di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
          cui e' obbligatorio partecipare.
              412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, da conseguire ai
          sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche'
          quelle  derivanti  dagli  interventi  di  cui al comma 411,
          lettere  a)  ,  b)  ,  c)  e  d)  ,  sono  complessivamente
          determinate  come  segue: euro 535 milioni per l'anno 2008,
          euro  897  milioni  per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per
          l'anno  2010  ed  euro  1.432 milioni a decorrere dall'anno
          2011.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio relativi agli interventi di cui al
          comma  411,  lettere  da  a) a d) , si applica la procedura
          prevista  dall'art.  1, comma 621, lettera b) , della legge
          27 dicembre 2006, n. 296.».
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi note all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          gia' citata legge n. 400 del 1988:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n. 226,
          recante   «Norme   generali   e  livelli  essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28  marzo  2003, n. 53», e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dei commi 621 e 622, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «621.  Al  fine  di garantire l'effettivo conseguimento
          degli  obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede:
                a)  relativamente  al comma 483, alla riduzione delle
          dotazioni  di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
          pubblici,   ivi   comprese   quelle  determinate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 483;
                b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
          complessive   di  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti  al personale della scuola e dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 620.
              622.  L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17   ottobre  2005,  n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
          assolve  anche  nei  percorsi  di  istruzione  e formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
          delle   disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi
          sperimentali  di  istruzione  e formazione professionale di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi  statuti  e  alle  relative norme di attuazione,
          nonche'  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.».