Art. 64.
          (Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica
                          ad uso industriale)
  1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai
consumatori  finali  dell'industria  sono  tenuti  ad  osservare  gli
obblighi di  informazione  previsti  dalla  direttiva  del  Consiglio
90/377/CEE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in
conformita'   alla  direttiva  medesima,  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da  emanarsi  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 64:
            -  La  direttiva  CEE n. 90/377 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del  17
          luglio  1990  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  73 del 17 settembre 1990, 2a  serie
          speciale.