Art. 64.
       Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale
                           e delle slitte
  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
un dispositivo di frenatura efficace e  disposto  in  modo  da  poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
  2.   Sono   vietati   i   dispositivi  di  frenatura  che  agiscono
direttamente sul manto stradale.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.