Art. 64 
                                Albo 
 
  1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
  2. La capogruppo  comunica  alla  Banca  d'Italia  l'esistenza  del
gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 
  3. La Banca  d'Italia  puo'  procedere  d'ufficio  all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione  nell'albo
e puo' determinare la  composizione  del  gruppo  bancario  anche  in
difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. 
  4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  5. La Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti  connessi  alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo.