Art. 64.
                        Rilevazione dei costi
 1.  Le  amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, al Ministero del tesoro e al
Ministero del bilancio e della  programmazione  economica  tutti  gli
elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed  i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine
di rappresentare i profili economici della spesa, previe  intese  con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  definisce  procedure  interne  e   tecniche   di
rilevazione  e  provvede,  in  coerenza  con  le  funzioni  di  spesa
riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione  dei
programmi,  ad  un'articolazione  dei  bilanci  pubblici  a carattere
sperimentale.
 3.  Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso  i  soggetti
pubblici  diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla vigilanza
ministeriale,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.