Art. 64 
             Organizzazione e funzionamento del mercato 
 
  1. La societa' di gestione: 
    a) predispone le strutture, fornisce  i  servizi  del  mercato  e
determina i corrispettivi a essa dovuti; 
    b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento  del
mercato e verifica il rispetto del regolamento; 
    c) dispone l'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione  degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni; 
    d)  comunica  alla  CONSOB  le  violazioni  del  regolamento  del
mercato, segnalando le iniziative assunte; 
    e) provvede alla gestione e alla  diffusione  al  pubblico  delle
informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti  dagli
articoli 65 e 114; 
    f) provvede agli altri  compiti  a  essa  eventualmente  affidati
dalla CONSOB.