Art. 64 Organizzazione e funzionamento del mercato 1. La societa' di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni; d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114; f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.