Art. 64 
 
                      (Requisiti per la nomina) 
 
  1. Per la nomina a giudice ausiliario  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti: 
  a) essere cittadino italiano; 
  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla  sanzione  piu'
lieve prevista dai rispettivi ordinamenti. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a)  e  b),  al
momento della presentazione della domanda il candidato non deve  aver
compiuto i settantacinque anni di eta'. 
  3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed  e),  al
momento della presentazione della domanda il  candidato  deve  essere
stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e
non aver compiuto i sessanta anni di eta'. 
  4. Per la  nomina  a  giudice  ausiliario  in  relazione  ai  posti
previsti per  il  circondario  di  Bolzano  e'  richiesta  anche  una
adeguata conoscenza delle  lingua  italiana  e  tedesca.  Si  osserva
altresi' il principio di  cui  all'articolo  8,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modificazioni. 
  5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: 
  a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  i  deputati  e  i
consiglieri regionali, i  membri  del  Governo,  i  presidenti  delle
regioni  e  delle  province,  i  membri  delle  giunte  regionali   e
provinciali; 
  b) i sindaci, gli assessori comunali,  i  consiglieri  provinciali,
comunali e circoscrizionali; 
  c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; 
  d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.