Art. 64 Trattazione delle informazioni classificate RISERVATO mediante sistemi informatici 1. Per la trattazione delle informazioni classificate RISERVATO tramite sistemi informatici, gli organi centrali di sicurezza delle amministrazioni pubbliche inviano all'UCSe una dichiarazione redatta dal Funzionario o Ufficiale CIS competente, attestante la disponibilita' di un sistema informatico, non connesso a reti fisse o mobili, o con le caratteristiche stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento. 2. Si osservano le regole di sicurezza di cui all'art. 66, comma 2, del presente regolamento.