Art. 64 
 
             Trattazione delle informazioni classificate 
               RISERVATO mediante sistemi informatici 
 
  1. Per la trattazione  delle  informazioni  classificate  RISERVATO
tramite sistemi informatici, gli organi centrali di  sicurezza  delle
amministrazioni pubbliche inviano all'UCSe una dichiarazione  redatta
dal  Funzionario  o   Ufficiale   CIS   competente,   attestante   la
disponibilita' di un sistema informatico, non connesso a reti fisse o
mobili,  o  con  le  caratteristiche  stabilite  nelle   disposizioni
applicative del presente regolamento. 
  2. Si osservano le regole di sicurezza di cui all'art. 66, comma 2,
del presente regolamento.