Art. 64 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati  i  seguenti
articoli: 
    a) 4; 
    b) 10; 
    c) 11; 
    d) 19; 
    e) 26; 
    f) 27; 
    g) 31; 
    h) 50-bis; 
    i) 55; 
    j) 57-bis; 
    k) 58; 
    l) 67; 
    m) 72; 
    n) 74; 
    o) 77; 
    p) 78; 
    q) 79; 
    r) 80; 
    s) 81; 
    t) 82; 
    u) 83; 
    z) 84; 
    aa) 85; 
    bb) 86; 
    cc) 87; 
    dd) 88; 
    ee) 89; 
    ff) 92. 
  2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli  1,
2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati. 
  3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter
dell'articolo 47 sono abrogati. 
  4.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 20 e' abrogato; 
    b) all'articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del  Tavolo
permanente per  l'innovazione  e  l'Agenda  digitale  italiana»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «e    dai    rappresentanti    delle
amministrazioni centrali la cui  spesa  corrente  di  previsione  per
ciascun ministero  in  materia  di  informatica  e  digitalizzazione,
assegnata dalle tabelle allegate alla legge  annuale  di  stabilita',
non sia inferiore  al  trenta  per  cento  della  previsione  annuale
complessiva  per  le  Amministrazioni   centrali,   affinche'   siano
rappresentate sino alla concorrenza di  almeno  l'ottanta  per  cento
della spesa corrente di previsione suindicata». 
  5. All'articolo 20 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 1: 
        1.1. le parole: «, sentito il  comitato  tecnico  di  cui  al
comma 2» sono soppresse; 
        1.2. le lettere a) e b) sono soppresse; 
        1.3. alla lettera c) le parole:  «e  procedurali  nonche'  di
strumenti finanziari  innovativi  per  lo  sviluppo  delle  comunita'
intelligenti» sono soppresse; 
  2) al comma 8, le parole: «delle iniziative  del  PNCI  di  cui  al
comma 1, lettera a)» sono sostituite da «degli obiettivi  di  cui  al
comma 1»; 
  3) al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di  cui  al  comma
2,» sono soppresse; 
  4) i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12,  13,  14,  16,  17,  e  19  sono
abrogati. 
  6. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
comma 3-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 64: 
              - gli articoli 4, 10, 11, 19, 26, 27, 31,  50-bis,  55,
          57-bis, 58, 67, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
          86, 87, 88, 89, 92 del citato decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, abrogati dal presente decreto, recavano: 
              «Art. 4. Partecipazione al procedimento  amministrativo
          informatico>> 
              <<Art. 10. Sportello unico per le attivita'  produttive
          >> 
              <<Art.  11.  Registro  informatico  degli   adempimenti
          amministrativi per le imprese>> 
              <<Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di
          pubblico impiego>> 
              <<Art. 26. Certificatori>> 
              <<Art. 27. Certificatori qualificati >> 
              <<Art. 31. Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e
          dei gestori di posta elettronica certificata>> 
              <<Art. 50-bis Continuita' operativa >> 
              <<Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del
          Governo>> 
              <<Art. 57-bis. Indice degli indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni>> 
              <<Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato >> 
              <<Art. 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione >> 
              <<Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico  di
          connettivita>> 
              <<Art.  74.   Rete   internazionale   delle   pubbliche
          amministrazioni >> 
              <<Art.  77.   Finalita'   del   Sistema   pubblico   di
          connettivita' >> 
              <<Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni  nel
          Sistema pubblico di connettivita' >> 
              <<Art. 79. Commissione  di  coordinamento  del  Sistema
          pubblico di connettivita' >> 
              <<Art.   80.   Composizione   della   Commissione    di
          coordinamento del sistema pubblico di connettivita>> 
              <<Art. 81. Ruolo di DigitPA >> 
              <<Art.  82.   Fornitori   del   Sistema   pubblico   di
          connettivita' >> 
              <<Art. 83 Contratti quadro >> 
              <<Art.  84.  Migrazione  della  Rete   unitaria   della
          pubblica amministrazione >> 
              <<Art. 85. Collegamenti operanti per il  tramite  della
          Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni >> 
              <<Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA >> 
              <<Art. 87. Regolamenti >> 
              <<Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale >> 
              <<Art. 89. Aggiornamenti >> 
              <<Art. 92. Entrata in vigore del codice >> 
              - si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<3. 1. (abrogato) 
              2.   Nell'ambito   delle   pubbliche    amministrazioni
          l'immissione, la riproduzione su qualunque  supporto  e  la
          trasmissione di dati,  informazioni  e  documenti  mediante
          sistemi informatici o telematici, nonche'  l'emanazione  di
          atti amministrativi attraverso i medesimi  sistemi,  devono
          essere accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e  del
          responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione  o
          emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e  degli
          atti emessi sia prevista l'apposizione di firma  autografa,
          la stessa e'  sostituita  dall'indicazione  a  stampa,  sul
          documento   prodotto   dal   sistema   automatizzato,   del
          nominativo del soggetto responsabile .>> 
              -  si   riporta   il   testo   dell'articolo   47   del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  "Disposizioni
          urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",  come
          modificato dal presente decreto: 
              <<Art. 47 Agenda digitale italiana 
              1. Nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda  digitale
          europea,  di  cui  alla  comunicazione  della   Commissione
          europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010,  il
          Governo    persegue    l'obiettivo    prioritario     della
          modernizzazione dei rapporti tra pubblica  amministrazione,
          cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
          favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
          digitali   innovativi,   a    potenziare    l'offerta    di
          connettivita' a larga  banda,  a  incentivare  cittadini  e
          imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere  la
          crescita di capacita' industriali adeguate a  sostenere  lo
          sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  l'Agenzia
          per l'Italia  digitale  e  le  amministrazioni  interessate
          possono stipulare, nel rispetto della legislazione  vigente
          in materia di contratti pubblici e  mediante  procedure  di
          evidenza pubblica, convenzioni con societa'  concessionarie
          di servizi  pubblici  essenziali  su  tutto  il  territorio
          nazionale  dotate  di  piattaforme  tecnologiche  integrate
          erogattrici di servizi su scala  nazionale  e  di  computer
          emergency response  team.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono all'adempimento di quanto previsto dal  presente
          comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              2. - 2-bis. - 2-ter. (abrogati) 
              2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
          1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le  procedure
          definite  dal  quadro  normativo  europeo  in  materia   di
          comunicazioni elettroniche, come recepito  nell'ordinamento
          nazionale  dal  codice  di  cui  al   decreto   legislativo
          1°(gradi) agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le  garanzie
          nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le  misure
          volte a: 
              a)  assicurare  l'offerta   disaggregata   dei   prezzi
          relativi all'accesso all'ingrosso  alla  rete  fissa  e  ai
          servizi accessori, in modo che il prezzo  del  servizio  di
          accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi  separatamente
          il costo della prestazione dell'affitto della  linea  e  il
          costo delle attivita'  accessorie,  quali  il  servizio  di
          attivazione  della  linea   stessa   e   il   servizio   di
          manutenzione correttiva; 
              b) rendere possibile, per  gli  operatori  richiedenti,
          acquisire tali servizi anche da imprese terze  operanti  in
          regime di concorrenza  sotto  la  vigilanza  e  secondo  le
          modalita' indicate  dall'Autorita'  medesima,  assicurando,
          comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.>> 
              -  per  i  riferimenti  all'articolo  20   del   citato
          decreto-legge  n.83  del  2012  si  vedano  le  note   alle
          premesse. 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              <<Art. 21 Organi e statuto 
              1. Sono organi dell'Agenzia: 
              a) il Direttore generale; 
              b) il Comitato di indirizzo; 
              c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di  innovazione.
          (108) 
              3. Il Direttore generale e'  il  legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999,  n.  300,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto. Lo statuto prevede  che  il  Comitato  di
          indirizzo  sia  composto   da   un   rappresentante   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla Conferenza unificata e  dai  rappresentanti
          delle amministrazioni centrali la  cui  spesa  corrente  di
          previsione per ciascun ministero in materia di  informatica
          e digitalizzazione , assegnata dalle tabelle allegate  alla
          legge annuale di stabilita', non sia  inferiore  al  trenta
          per cento  della  previsione  annuale  complessiva  per  le
          Amministrazioni  centrali,  affinche'  siano  rappresentate
          sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per  cento  della
          spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti  del
          Comitato  di  indirizzo  non  spettano  compensi,  gettoni,
          emolumenti o indennita' comunque definiti ne'  rimborsi  di
          spese e dalla loro partecipazione allo  stesso  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con lo  statuto  sono  altresi'  disciplinate  le
          modalita'  di  nomina,  le  attribuzioni  e  le  regole  di
          funzionamento del Comitato di indirizzo e le  modalita'  di
          nomina del Collegio dei revisori dei conti.>> 
              -  si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20 Comunita' intelligenti 
              1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce  strategie
          e  obiettivi,  coordina  il  processo   di   attuazione   e
          predispone gli strumenti tecnologici ed  economici  per  il
          progresso  delle  comunita'  intelligenti.   A   tal   fine
          l'Agenzia: 
              a) - b) (soppresse) 
              c) emana le linee guida recanti definizione di standard
          tecnici, compresa la  determinazione  delle  ontologie  dei
          servizi e dei dati delle comunita' intelligenti; 
              d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle
          comunita' intelligenti di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo. 
              2. - 3. (abrogati) 
              4. (abrogato) 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              7. (abrogato) 
              8.  Al  fine  di  assicurare  la  rapida  e   capillare
          diffusione sul territorio di modelli e  soluzioni  ad  alta
          replicabilita',  l'integrazione  con   le   caratteristiche
          tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali
          e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia
          opera  in  collaborazione  con  le  regioni,  le  provincie
          autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni
          per la programmazione e l'attuazione degli obiettivi di cui
          al comma 1. 
              9. Con  deliberazione  da  adottare  entro  120  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia  per
          l'Italia digitale istituisce, definendone le modalita'  per
          la  gestione,  la  piattaforma  nazionale  delle  comunita'
          intelligenti e le relative componenti, che includono: 
              a)  il  catalogo  del  riuso  dei   sistemi   e   delle
          applicazioni; 
              b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; 
              b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed
          ambientali di cui all'articolo 23,  comma  12-quaterdecies,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              c) il sistema di monitoraggio. 
              10.- 11. - 12. - 13. - 14. (abrogati) 
              15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita'
          di  cui  al  presente  articolo  con  le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
              16. - 17. (abrogati) 
              18. (abrogato) 
              19. (abrogato) 
              20. Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  previsti  dall'articolo  19   e   dal   presente
          articolo,  all'incarico  di  Direttore  generale   di   cui
          all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, in corso alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, non si applica l'articolo  19,  comma  8,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) alla lettera b), dopo  le  parole:  «anche  di  tipo
          aperto,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base degli
          studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione,»; 
              b) alla lettera f), le parole: «anche  mediante  intese
          con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il
          Formez,» sono sostituite dalle  seguenti:  «anche  mediante
          intese   con   la   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione, il Formez  e  l'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,». 
              20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole: «presso il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione
          della pubblica amministrazione e l'innovazione  tecnologica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono  aggiunte
          le seguenti: «e per il  personale  dell'Istituto  superiore
          delle      comunicazioni      e      delle       tecnologie
          dell'informazione.».>> 
              -  si   riporta   il   testo   dell'articolo   24   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  recante
          "Misure urgenti per la  semplificazione  e  la  trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
          come modificato dal presente decreto: 
              <<Art. 24 (Agenda della semplificazione  amministrativa
          e moduli standard) 
              1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri,
          su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, previa intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto   1997,   n.   281,   approva   l'Agenda   per    la
          semplificazione per il triennio 2015-2017,  concernente  le
          linee di indirizzo condivise tra Stato,  regioni,  province
          autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro
          attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla,  tra
          l'altro, la sottoscrizione di accordi  e  intese  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
          fine di coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle
          amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita' per
          l'attuazione   condivisa   delle   misure   contenute   nel
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35.  A  tal
          fine, mediante gli accordi e le intese di cui  al  presente
          comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  un  apposito  comitato  interistituzionale   e   sono
          individuate le forme di consultazione dei cittadini,  delle
          imprese e delle  loro  associazioni.  Il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla
          Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti
          dell'Agenda per  la  semplificazione  entro  quarantacinque
          giorni dalla sua approvazione da parte  del  Consiglio  dei
          ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro
          il 30 aprile di ciascun anno. 
              2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del
          presente  decreto  le  amministrazioni  statali,  ove   non
          abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del  Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  delegato  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione,  sentita  la
          Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati  su
          tutto il  territorio  nazionale  per  la  presentazione  di
          istanze,  dichiarazioni  e  segnalazioni   da   parte   dei
          cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da
          cittadini   e   imprese   decorsi   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione dei relativi decreti. 
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con le norme dei rispettivi statuti e delle relative  norme
          di  attuazione,  con  particolare  riferimento   a   quanto
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          luglio 1988, n. 574. 
              3. Il  Governo,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  in
          attuazione   del   principio   di   leale   collaborazione,
          concludono, in sede di  Conferenza  unificata,  accordi  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle
          specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
          standardizzata su tutto  il  territorio  nazionale  per  la
          presentazione alle pubbliche  amministrazioni  regionali  e
          agli enti locali di istanze, dichiarazioni  e  segnalazioni
          con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
          produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
          utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei  termini
          fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini  e  le
          imprese  li  possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta
          giorni dai medesimi termini. 
              3-bis. (abrogato) 
              4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettere
          e),  m)  e  r),  della  Costituzione,  gli  accordi   sulla
          modulistica per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di  attivita'
          produttive conclusi in sede di  Conferenza  unificata  sono
          rivolti ad assicurare la libera concorrenza,  costituiscono
          livelli essenziali delle prestazioni concernenti i  diritti
          civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
          territorio   nazionale,   assicurano    il    coordinamento
          informativo   statistico    e    informatico    dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di
          agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero. 
              4-bis. La  modulistica  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it  ed  e'
          resa  disponibile  per  la  compilazione   delle   pratiche
          telematiche da parte delle imprese  entro  sessanta  giorni
          dalla sua approvazione. 
              4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di  cui  al
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il
          seguente:  "Tali   funzioni,   ad   eccezione   di   quelle
          anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
          dati   anagrafici,   costantemente   allineati    all'ANPR,
          eventualmente conservati dai comuni,  nelle  basi  di  dati
          locali". >>.