(Accordo-art. 64)
 
                             Articolo 64 
 
          Misure correttive nei procedimenti per violazione 
 
  1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa  a  causa
della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo'
ordinare, su domanda  del  richiedente,  che  siano  adottate  misure
adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un
brevetto e, nei casi opportuni,  per  i  materiali  e  gli  strumenti
principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione  di
tali prodotti. 
 
  2. Tali misure comprendono: 
 
  a) una dichiarazione di violazione; 
 
  b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali; 
 
  c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione; 
 
  d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o 
 
  e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli  strumenti
interessati. 
 
  3. Il tribunale ordina  che  tali  misure  siano  attuate  a  spese
dell'autore della  violazione,  salvo  che  vi  si  oppongano  motivi
particolari. 
 
  4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai  sensi  del
presente articolo, il  tribunale  tiene  conto  della  necessita'  di
proporzionalita' tra la  gravita'  della  violazione  e  i  mezzi  di
ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della  violazione  di
convertire i  materiali  in  uno  stato  che  faccia  venir  meno  la
violazione, nonche' degli interessi dei terzi.