Art. 64 Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG 1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino e' effettuata da autorita' pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento. 2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorita' pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformita' delle medesime e' verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorita' pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli organismi di controllo privati e le autorita' pubbliche, di seguito denominati «organismi di controllo», che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero. 4. E' istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero. 5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti: a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione; b) il tariffario, per ciascuna denominazione; c) il certificato di accreditamento, se organismo privato. 6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica. 7. L'autorizzazione di cui al comma 5 puo' essere sospesa in caso di: a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo; b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione; c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorita' competente; d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso; e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo. 8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, e' sottoposto a una specifica attivita' di vigilanza da parte dell'ICQRF. 9. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di: a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato; b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione. 10. La revoca ai sensi del comma 9 e' immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attivita' di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilita' di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione. 11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta. 12. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero. 13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4. 14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP puo' avvalersi, sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purche' le relative attivita' siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di piu' organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo: a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e' effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni piu' rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta e' effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' situato lo stabilimento enologico; b) in presenza delle specifiche funzionalita' realizzate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare l'organismo responsabile unico di tutte le attivita' di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile e' effettuata secondo le modalita' previste alla lettera a). 15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici e' in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali modalita' per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorita' competente, nonche' i criteri di rappresentativita' di cui alla lettera a) del comma 14. 16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti. 17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dall'ICQRF. 18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attivita' di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneita' per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorita' pubbliche, a titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi. 19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63. 20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo. 21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 64: - Si riporta il testo degli art. 2 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 165: «Art. 2 - (Definizioni). Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre si applicano le definizioni seguenti: 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorita' competente o dalla Comunita' per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 2) «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici; 3) «normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario o nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi; 4) «autorita' competente»: l'autorita' centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorita' cui e conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorita' omologa di un paese terzo; 5) «organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l'autorita' competente ha delegato certi compiti di controllo; 6) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attivita' e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi; 7) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali; 8) «monitoraggio»: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali; 9) «sorveglianza»: l'osservazione approfondita di una o piu' aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attivita'; 10) «non conformita'»: la mancata conformita' alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali; 11) «campionamento per l'analisi»: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali; 12) «certificazione ufficiale»: la procedura per cui l'autorita' competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualita' rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformita'; 13) «blocco ufficiale»: la procedura con cui l'autorita' competente fa si che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorita' competente; 14) «equivalenza»: la capacita' di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; «equivalente» indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi; 15) «importazione»: l'immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l'intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I; 16) «introduzione»: l'importazione definita al punto 15 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'art. 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonche' il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco; 17) «controllo documentale»: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita; 18) «controllo di identita'»: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa; 19) «controllo materiale»: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che puo' comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; 20) «piano di controllo»: una descrizione elaborata dall'autorita' competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.» «Art. 5 - (Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali). 1. L'autorita' competente puo' delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o piu' organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati puo' essere stabilito secondo la procedura di cui all'art. 62, paragrafo 3. Tuttavia, le attivita' di cui all'art. 54 non sono oggetto di tale delega. 2. Le autorita' competenti possono delegare compiti specifici ad un dato organismo di controllo soltanto nei seguenti casi: a) vi e una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni a cui puo' svolgerli; b) e comprovato che l'organismo di controllo: i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati; ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto; iii) e imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati; c) l'organismo di controllo opera ed e accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se piu' pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati; d) i laboratori operano conformemente alle norme di cui all'art. 12, paragrafo 2; e) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorita' competente su base regolare e in qualsiasi momento quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformita' o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorita' competente; f) vi e un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorita' competente che da' la delega e l'organismo di controllo. 3. Le autorita' competenti che delegano compiti specifici agli organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessita'. Se, a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento dei compiti loro delegati, l'autorita' competente che conferisce la delega puo' ritirarla. La delega e ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi. 4. Lo Stato membro che desideri delegare un compito specifico di controllo a un organismo di controllo ne informa la Commissione. Tale notifica contiene una descrizione dettagliata: a) dell'autorita' competente che vorrebbe conferire la delega; b) del compito da delegarsi; c) dell'organismo di controllo cui il compito sarebbe delegato.».