Art. 64 
 
 
              Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG 
 
  1. La verifica annuale del  rispetto  del  disciplinare  nel  corso
della produzione e durante e dopo  il  confezionamento  del  vino  e'
effettuata  da  autorita'  pubbliche  e  da  organismi  di  controllo
privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5),  del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione  dei
prodotti secondo i  criteri  fissati  nell'articolo  5  dello  stesso
regolamento. 
  2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati  in
base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorita' pubbliche
devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1,  7.4,
7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17065:2012; la conformita' delle medesime e'  verificata  al  momento
dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del  personale
impiegato nelle verifiche della specifica DO e  IG,  dei  membri  del
Comitato di certificazione, dei membri del  Comitato  dei  ricorsi  e
della procedura di controllo e certificazione e,  successivamente,  a
ogni loro modifica. Le autorita' pubbliche devono  adeguarsi  a  tali
disposizioni entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Gli organismi di controllo privati e le autorita' pubbliche,  di
seguito denominati «organismi di controllo», che  intendono  proporsi
per il controllo delle denominazioni di origine o  delle  indicazioni
geografiche riconosciute  devono  presentare  apposita  richiesta  al
Ministero. 
  4. E' istituito presso il Ministero un elenco  degli  organismi  di
controllo che soddisfano i requisiti di cui al  comma  2,  denominato
«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di  origine
protetta (DOP)  e  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  del
settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet istituzionale  del
Ministero. 
  5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma
4,  scelti  ai  sensi  dei  commi  12,   13   e   14   per   ottenere
l'autorizzazione al controllo di ciascuna  denominazione,  presentano
apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti: 
    a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione; 
    b) il tariffario, per ciascuna denominazione; 
    c) il certificato di accreditamento, se organismo privato. 
  6. L'autorizzazione di cui  al  comma  5  ha  durata  triennale.  I
documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 sono  oggetto  di
approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento,
in caso di modifica. 
  7. L'autorizzazione di cui al comma 5 puo' essere sospesa  in  caso
di: 
    a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite  nel
piano di controllo; 
    b)   mancato   rispetto   delle   procedure   di   controllo    e
certificazione; 
    c)  inadempimento  delle  prescrizioni  impartite  dall'autorita'
competente; 
    d) carenze generalizzate nel sistema dei  controlli  che  possono
compromettere   l'affidabilita'   e   l'efficacia   del   sistema   e
dell'organismo di controllo stesso; 
    e)  adozione  di  ripetuti   comportamenti   discriminatori   nei
confronti degli operatori assoggettati al controllo. 
  8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7,  a  seconda  della
gravita' dei casi, puo' avere una  durata  da  tre  a  sei  mesi.  Al
termine del periodo, l'organismo di controllo deve  provare  di  aver
risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante  il
periodo di sospensione, e' sottoposto a una  specifica  attivita'  di
vigilanza da parte dell'ICQRF. 
  9. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di: 
    a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato; 
    b)  tre  provvedimenti  di  sospensione  ovvero  un  periodo   di
sospensione complessivamente superiore a nove mesi  nel  triennio  di
durata dell'autorizzazione. 
  10. La revoca ai sensi del comma 9 e' immediata nel caso di perdita
dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia,  continua  a
svolgere l'attivita' di controllo fino a  sostituzione.  Nell'ipotesi
di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione  decorre
dalla data di scadenza della stessa e  comporta  l'impossibilita'  di
rinnovo dell'autorizzazione al  controllo  per  la  denominazione  in
questione. 
  11.  La  revoca  e  la  sospensione   dell'autorizzazione   possono
riguardare anche una singola produzione riconosciuta. 
  12. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli
iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai  soggetti  proponenti  le
registrazioni, contestualmente  alla  presentazione  dell'istanza  di
riconoscimento  della  DO  o  dell'IG  e,  per  le  denominazioni   o
indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati  dal
Ministero. 
  13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le  regioni  e  le
province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le  produzioni,
sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola,
indicano al Ministero gli organismi di controllo  individuandoli  tra
quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4. 
  14. Gli organismi di controllo possono svolgere la  loro  attivita'
per una  o  piu'  produzioni  riconosciute  ai  sensi  della  vigente
normativa  dell'Unione  europea.  Ogni  produzione  riconosciuta   e'
soggetta al controllo di un solo organismo di controllo.  L'organismo
di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP  puo'  avvalersi,
sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale  di
altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al  comma  4,  purche'  le
relative attivita' siano svolte conformemente a quanto disposto dalla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano
di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le
produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui  l'utilizzatore  della  DO  o
dell'IG sia immesso nel sistema di controllo  di  piu'  organismi  di
controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo: 
    a)  individuare  l'organismo  responsabile  unico  dei  controlli
documentali e delle visite ispettive e del prelievo  dei  campioni  e
attuare  l'interscambio  delle  informazioni.  In  caso  di   mancato
accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive
e del prelievo dei campioni e' effettuata dalla regione  o  provincia
autonoma in cui ricadono le  produzioni,  sentite  le  organizzazioni
piu'  rappresentative  della  filiera  vitivinicola.   In   caso   di
imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la  scelta
e' effettuata dalla regione o provincia autonoma nel  cui  territorio
e' situato lo stabilimento enologico; 
    b)  in  presenza  delle   specifiche   funzionalita'   realizzate
nell'ambito   dei   servizi   del   SIAN,   individuare   l'organismo
responsabile unico di tutte  le  attivita'  di  certificazione  e  di
controllo. In caso  di  mancato  accordo,  la  scelta  dell'organismo
responsabile e' effettuata secondo le modalita' previste alla lettera
a). 
  15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici  e'  in
ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo  autorizzato  per
la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro  sono  stabilite  le
eventuali modalita' per l'individuazione  dell'organismo  unico  e  i
relativi  rapporti  tra  questo  e  l'organismo  autorizzato  per  la
specifica DO o IG e l'autorita'  competente,  nonche'  i  criteri  di
rappresentativita' di cui alla lettera a) del comma 14. 
  16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle  produzioni  a
DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di  controllo  al
momento  della  rivendicazione  di  ciascuna   produzione   tutelata.
L'organismo di  controllo  tiene  un  apposito  elenco  dei  soggetti
iscritti. 
  17. La  vigilanza  sugli  organismi  di  controllo  autorizzati  e'
esercitata dall'ICQRF. 
  18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati  o  di
altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attivita'  di
controllo, ivi comprese le  informazioni  per  le  idoneita'  per  le
relative DO  o  IG,  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione  degli
organismi di controllo e delle autorita' pubbliche, a titolo gratuito
e in formato elettronico, i dati medesimi. 
  19. Gli organismi di controllo,  con  l'alimentazione  della  banca
dati vigilanza, di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º  marzo  2012,  assolvono  anche  agli
obblighi di caricamento dei dati nel  registro  unico  dei  controlli
ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63. 
  20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano,  sono  fissate  le  norme  riguardanti  il  sistema  di
controllo. 
  21. Per quanto di competenza della pubblica  amministrazione,  allo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente  articolo   si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta il testo degli art. 2 e 5 del  regolamento
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 29 aprile relativo  ai  controlli  ufficiali  intesi  a
          verificare la conformita'  alla  normativa  in  materia  di
          mangimi e di alimenti e  alle  norme  sulla  salute  e  sul
          benessere  degli   animali,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 165: 
              «Art.  2  -  (Definizioni).  Ai   fini   del   presente
          regolamento  si  applicano  le  definizioni  di  cui   agli
          articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002. 
              Inoltre si applicano le definizioni seguenti: 
              1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di  controllo
          eseguita dall'autorita' competente o dalla Comunita' per la
          verifica della conformita' alla  normativa  in  materia  di
          mangimi e di alimenti e  alle  norme  sulla  salute  e  sul
          benessere degli animali; 
              2)  «verifica»:  il   controllo,   mediante   esame   e
          considerazione di prove obiettive,  volto  a  stabilire  se
          siano stati soddisfatti requisiti specifici; 
              3) «normativa in materia di mangimi»:  le  disposizioni
          legislative,    regolamentari    e    amministrative    che
          disciplinano i mangimi  in  generale  e  la  sicurezza  dei
          mangimi in particolare, a livello comunitario o  nazionale;
          essa  copre  qualsiasi   fase   della   produzione,   della
          trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi; 
              4) «autorita' competente»: l'autorita' centrale di  uno
          Stato membro competente per l'organizzazione  di  controlli
          ufficiali o qualsiasi altra autorita' cui e conferita  tale
          competenza o anche, secondo i casi, l'autorita' omologa  di
          un paese terzo; 
              5) «organismo di controllo»: un terzo indipendente  cui
          l'autorita'  competente  ha  delegato  certi   compiti   di
          controllo; 
              6) «audit»: un esame  sistematico  e  indipendente  per
          accertare se determinate attivita' e i risultati  correlati
          siano  conformi  alle  disposizioni   previste,   se   tali
          disposizioni  siano  attuate  in  modo  efficace  e   siano
          adeguate per raggiungere determinati obiettivi; 
              7) «ispezione»: l'esame di qualsiasi  aspetto  relativo
          ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli
          animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle
          prescrizioni di legge relative ai mangimi,  agli  alimenti,
          alla salute e al benessere degli animali; 
              8) «monitoraggio»: la  realizzazione  di  una  sequenza
          predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un
          quadro  d'insieme  della  conformita'  alla  normativa   in
          materia di mangimi e di alimenti, di salute e di  benessere
          degli animali; 
              9) «sorveglianza»: l'osservazione approfondita di una o
          piu' aziende del settore dei mangimi e degli  alimenti,  di
          operatori del settore dei mangimi e degli alimenti,  oppure
          delle loro attivita'; 
              10) «non  conformita'»:  la  mancata  conformita'  alla
          normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme
          per la tutela della salute e del benessere degli animali; 
              11) «campionamento per l'analisi»: il  prelievo  di  un
          mangime o di un alimento  oppure  di  una  qualsiasi  altra
          sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria  alla
          loro  produzione,  trasformazione  e  distribuzione  o  che
          interessa la salute degli animali, per verificare, mediante
          analisi,  la  conformita'  alla  normativa  in  materia  di
          mangimi e di alimenti  e  alle  norme  sulla  salute  degli
          animali; 
              12) «certificazione ufficiale»: la  procedura  per  cui
          l'autorita'  competente  o  gli  organismi   di   controllo
          autorizzati  ad   agire   in   tale   qualita'   rilasciano
          un'assicurazione   scritta,   elettronica   o   equivalente
          relativa alla conformita'; 
              13)  «blocco   ufficiale»:   la   procedura   con   cui
          l'autorita' competente fa si che i mangimi o  gli  alimenti
          non siano rimossi o manomessi in attesa  di  una  decisione
          sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da  parte
          degli operatori del settore dei mangimi  e  degli  alimenti
          conformemente  alle  disposizioni  emanate   dall'autorita'
          competente; 
              14) «equivalenza»: la capacita'  di  sistemi  o  misure
          diversi di raggiungere gli stessi obiettivi;  «equivalente»
          indica sistemi o misure  diversi  atti  a  raggiungere  gli
          stessi obiettivi; 
              15) «importazione»: l'immissione in libera  pratica  di
          alimenti o mangimi o l'intenzione di  immettere  in  libera
          pratica mangimi o  alimenti,  ai  sensi  dell'art.  79  del
          regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori  di  cui
          all'allegato I; 
              16) «introduzione»: l'importazione definita al punto 15
          e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali  di  cui
          all'art.  4,  paragrafo  16,  lettere  da  b)  a  f),   del
          regolamento (CEE) n. 2913/92, nonche' il loro  ingresso  in
          una zona franca o in un magazzino franco; 
              17)  «controllo  documentale»:  l'esame  dei  documenti
          commerciali e, se del caso, dei documenti  richiesti  dalla
          normativa  in  materia  di  mangimi  e  di   alimenti   che
          accompagnano la partita; 
              18) «controllo di identita'»: un'ispezione visuale  per
          assicurare  che  i  certificati  o   altri   documenti   di
          accompagnamento    della     partita     coincidano     con
          l'etichettatura e il contenuto della partita stessa; 
              19) «controllo materiale»: un controllo del  mangime  o
          dell'alimento stesso che  puo'  comprendere  controlli  sui
          mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura  e
          sulla temperatura, il campionamento a  fini  di  analisi  e
          prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario
          per verificare la conformita' alla normativa in materia  di
          mangimi e di alimenti; 
              20) «piano di  controllo»:  una  descrizione  elaborata
          dall'autorita' competente contenente informazioni  generali
          sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo
          ufficiale.» 
              «Art. 5 - (Delega di compiti  specifici  riguardanti  i
          controlli  ufficiali).  1.  L'autorita'   competente   puo'
          delegare  compiti   specifici   riguardanti   i   controlli
          ufficiali a uno o piu' organismi di controllo, a norma  dei
          paragrafi 2, 3 e 4. 
              Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati
          puo' essere stabilito secondo la procedura di cui  all'art.
          62, paragrafo 3. 
              Tuttavia, le attivita' di  cui  all'art.  54  non  sono
          oggetto di tale delega. 
              2. Le autorita'  competenti  possono  delegare  compiti
          specifici ad un dato organismo di  controllo  soltanto  nei
          seguenti casi: 
              a) vi  e  una  descrizione  accurata  dei  compiti  che
          l'organismo di controllo puo' espletare e delle  condizioni
          a cui puo' svolgerli; 
              b) e comprovato che l'organismo di controllo: 
              i)  possiede  l'esperienza,  le   attrezzature   e   le
          infrastrutture necessarie per espletare i compiti  che  gli
          sono stati delegati; 
              ii) dispone  di  un  numero  sufficiente  di  personale
          adeguatamente qualificato ed esperto; 
              iii) e imparziale e libero da  qualsiasi  conflitto  di
          interessi per quanto riguarda  l'espletamento  dei  compiti
          che gli sono stati delegati; 
              c) l'organismo di  controllo  opera  ed  e  accreditato
          conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali
          per il funzionamento  di  diversi  tipi  di  organismi  che
          eseguono  ispezioni»  e/o  a   un'altra   norma   se   piu'
          pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati; 
              d) i laboratori operano conformemente alle norme di cui
          all'art. 12, paragrafo 2; 
              e) l'organismo di controllo comunica  i  risultati  dei
          controlli  effettuati  all'autorita'  competente  su   base
          regolare e in  qualsiasi  momento  quest'ultima  ne  faccia
          richiesta. Se i risultati dei controlli  rivelano  una  non
          conformita'  o  sollevano   il   sospetto   della   stessa,
          l'organismo  di   controllo   ne   informa   immediatamente
          l'autorita' competente; 
              f) vi e un coordinamento  efficiente  ed  efficace  tra
          l'autorita' competente che da' la delega e  l'organismo  di
          controllo. 
              3.  Le  autorita'  competenti  che   delegano   compiti
          specifici agli organismi di controllo organizzano  audit  o
          ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessita'.  Se,
          a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da  parte
          di  tali  organismi  nell'espletamento  dei  compiti   loro
          delegati, l'autorita' competente che conferisce  la  delega
          puo' ritirarla. La  delega  e  ritirata  senza  indugio  se
          l'organismo di controllo non adotta correttivi  appropriati
          e tempestivi. 
              4. Lo Stato membro che  desideri  delegare  un  compito
          specifico di controllo  a  un  organismo  di  controllo  ne
          informa la Commissione. 
              Tale notifica contiene una descrizione dettagliata: 
              a) dell'autorita' competente che vorrebbe conferire  la
          delega; 
              b) del compito da delegarsi; 
              c) dell'organismo di controllo cui il  compito  sarebbe
          delegato.».