Art. 64 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1.  Con  successivi  appositi  Accordi  sanciti  dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati  criteri
uniformi per la individuazione di limiti e  modalita'  di  erogazione
delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle
province autonome. 
  2.  Le  disposizioni  in  materia   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale, di cui agli articoli 15  e  16  e  relativi  allegati,
entrano in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottarsi  ai  sensi  dell'art.  8-sexies,  comma  5,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,  per
la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle
medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati  il  decreto
ministeriale 22  luglio  1996,  recante  «Prestazioni  di  assistenza
specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito   del   Servizio
sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto  ministeriale  9
dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilita'  e  indicazioni  di
appropriatezza   prescrittiva   delle   prestazioni   di   assistenza
ambulatoriale   erogabili   nell'ambito   del   Servizio    sanitario
nazionale». Fino all'entrata in vigore delle  suddette  disposizioni,
l'elenco delle malattie croniche ed  invalidanti  che  danno  diritto
all'esenzione e' contenuto nell'allegato 8-bis. 
  3.  Le  disposizioni  in  materia  di  erogazione  di   dispositivi
protesici inclusi nell'elenco  1  di  cui  al  comma  3,  lettera  a)
dell'art. 17, entrano in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi  dell'art.
8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., per la definizione delle tariffe  massime  delle  prestazioni
previste dalle medesime disposizioni. 
  4. Le disposizioni in materia di malattie rare di cui all'art. 52 e
all'allegato 7 entrano in vigore  dal  centottantesimo  giorno  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; entro  tale  data  le
regioni e le provincie autonome adeguano le  Reti  regionali  per  le
malattie rare con l'individuazione dei relativi Presidi e i  Registri
regionali. 
  5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 recante «Definizione dei livelli  essenziali  di  assistenza»  e
successive integrazioni e modificazioni e' abrogato,  fermo  restando
quanto previsto dai commi 2 e 3 e 4. 
  6. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 gennaio 2017 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 304