(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 63)
                              Art. 63. 
  Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: costituzione 
 
    1. A decorrere dall'anno  2018,  e'  istituito  il  nuovo  «Fondo
risorse decentrate», finanziato, in prima applicazione, dalle risorse
stabili del precedente Fondo per le progressioni economiche e per  la
produttivita' collettiva e individuale, di cui all'art. 87  del  CCNL
16 ottobre 2008, come certificate dal Collegio dei revisori. 
    2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: 
      a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che  non  saranno  piu'  corrisposte  al  personale  delle
categorie B, C e  D  cessato  dal  servizio,  compresa  la  quota  di
tredicesima mensilita'; l'importo confluisce  stabilmente  nel  Fondo
dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in
ragione d'anno; 
      b) degli  importi  corrispondenti  a  stabili  riduzioni  delle
risorse  destinate  alla  corresponsione  dei  compensi  per   lavoro
straordinario,  che   saranno   ottenute   mediante   interventi   di
razionalizzazione dei servizi attuati dalle amministrazioni,  secondo
la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008  e  che  le
amministrazioni stesse, ad invarianza complessiva di  spesa,  abbiano
deciso di  destinare  al  presente  Fondo;  l'importo  confluisce,  a
seguito dell'effettivo accertamento di tali  stabili  riduzioni,  nel
Fondo dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  le  stesse  si  sono
verificate; 
      c) di  eventuali  risorse  che  saranno  riassorbite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008,  ove  le  stesse   siano   stanziate   dalle   amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte ai maggiori oneri per i trattamenti  economici  a  carico  del
presente Fondo,  derivanti  da  stabili  incrementi  delle  dotazioni
organiche; 
      e) delle risorse corrispondenti  ai  differenziali  retributivi
tra le posizioni economiche rivestite ed  il  valore  iniziale  della
categoria o della posizione di primo inquadramento  in  quest'ultima,
dei cessati dal  servizio  dell'anno  precedente,  appartenenti  alle
categorie B, C e D; 
      f) di un importo pari allo 0,1%  del  monte  salari  anno  2015
relativo al personale delle categorie B, C e  D,  con  decorrenza  31
dicembre 2018 e a valere dall'annualita' successiva, con destinazione
vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 64,  comma  2,
lettera e). 
    3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi; 
      b)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98; 
      c)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
tra cui a titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  quelle  di  cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50; 
      d)  degli  importi  corrispondenti  ai  ratei  di  RIA  e   dei
differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera e) del  personale
cessato dal servizio nel corso  dell'anno  precedente,  calcolati  in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,  computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di
mese superiori a quindici giorni; 
      e) dei risparmi  accertati  a  consuntivo  nell'utilizzo  delle
risorse destinate ai  compensi  per  lavoro  straordinario  nell'anno
precedente, secondo la disciplina di cui  all'art.  86  del  CCNL  16
ottobre 2008, ove gli stessi non siano  destinati  ed  accertati,  ai
sensi del comma  3  lettera  b),  quali  stabili  riduzioni  di  tali
risorse; 
      f) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008,  qualora  le  stesse  siano   stanziate   dall'amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B, C e
D per l'attivazione di nuovi  servizi  o  l'accrescimento  di  quelli
esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari. 
    4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del
Fondo di cui all'art. 65 le amministrazioni devono comunque applicare
tutte le disposizioni  di  legge  di  contenimento  che  ne  limitino
complessivamente la crescita, tenendo conto  di  quanto  previsto  al
comma 5. 
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via  sperimentale,  le  universita'  statali  individuate  ai   sensi
dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25  maggio  2017
n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma
2 del medesimo  decreto  legislativo,  l'ammontare  della  componente
variabile del presente Fondo, costituita  dalle  risorse  di  cui  al
comma 3, in  misura  non  superiore  ad  una  percentuale  della  sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1  e  2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e  le  procedure
indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo'
essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi
previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.