Art. 64 Abrogazioni 1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati: a) l'articolo 33; b) l'articolo 44-bis; c) l'articolo 63; d) l'articolo 70. 2. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo le parole: «del suddetto decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005».
Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, come modificato dal presente decreto: «Art. 61 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e' sospeso, salva la facolta' per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "presente decreto", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "presente Codice"; b) la parola: "DigitPA", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "AgID"; c) la rubrica del Capo VIII e' sostituita dalla seguente: "Sistema pubblico di connettivita'" e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo e' abrogata; d) la parola "cittadino", ovunque ricorra, si intende come "persona fisica" e le espressioni "chiunque" e "cittadini e imprese", ovunque ricorrano, si intendono come "soggetti giuridici". 3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale sistema puo' essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione del furto di identita' in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. "; b) al comma 5, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ". 4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero siano dotati di identita' digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005". 5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.». 6. All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; le parole "dell'articolo 83" e le parole "all'articolo 86" sono soppresse. 7. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 8. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis) le parole "A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole da "secondo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS"; b) al comma 2-bis) le parole da "secondo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS"; c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati. 9. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001.».