Art. 64 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati: 
  a) l'articolo 33; 
  b) l'articolo 44-bis; 
  c) l'articolo 63; 
  d) l'articolo 70. 
  2. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 179, i primi due periodi sono soppressi e al  terzo  periodo
le parole: «del suddetto decreto ministeriale» sono sostituite  dalle
seguenti: «delle Linee guida  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005». 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  61  del  citato
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 61 (Disposizioni di  coordinamento).  -  1.  Fino
          all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo  71  del
          decreto  legislativo  n.  82  del  2005  l'obbligo  per  le
          amministrazioni pubbliche di adeguare i propri  sistemi  di
          gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo  17
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  13
          novembre  2014,  e'  sospeso,  salva  la  facolta'  per  le
          amministrazioni medesime di adeguarsi  anteriormente.  Fino
          all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui  all'articolo  29,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 82 del 2005, come  modificato  dall'articolo
          25 del presente decreto, restano efficaci  le  disposizioni
          dell'articolo 29,  comma  3,  dello  stesso  decreto  nella
          formulazione previgente all'entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "presente  decreto",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "presente Codice"; 
              b) la parola: "DigitPA", ovunque ricorra, e' sostituita
          dalla seguente: "AgID"; 
              c)  la  rubrica  del  Capo  VIII  e'  sostituita  dalla
          seguente:  "Sistema  pubblico  di   connettivita'"   e   la
          ripartizione in sezioni dello stesso Capo e' abrogata; 
              d) la parola "cittadino", ovunque ricorra,  si  intende
          come  "persona  fisica"  e  le  espressioni  "chiunque"   e
          "cittadini e imprese", ovunque ricorrano, si intendono come
          "soggetti giuridici". 
              3.  All'articolo  30-ter  del  decreto  legislativo  13
          agosto  2010,  n.   141,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Tale sistema puo'  essere  utilizzato  anche  per
          svolgere funzioni di supporto al controllo delle  identita'
          e alla  prevenzione  del  furto  di  identita'  in  settori
          diversi da quelli precedentemente  indicati,  limitatamente
          al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. "; 
              b) al comma 5,  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la
          seguente: "b-bis) i soggetti di  cui  all'articolo  29  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ". 
              4. All'articolo 28, comma 3, lettera  c),  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: "ovvero siano dotati di identita'
          digitale di livello massimo di  sicurezza  nell'ambito  del
          Sistema  di  cui  all'articolo  64  del  predetto   decreto
          legislativo n. 82 del 2005". 
              5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis e'  inserito  il
          seguente: 
              «4-ter. La societa' di cui all'articolo 83,  comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  realizza
          uno dei poli strategici per l'attuazione  e  la  conduzione
          dei progetti e la gestione dei dati, delle  applicazioni  e
          delle  infrastrutture  delle  amministrazioni  centrali  di
          interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui  al
          comma 4.». 
              6. All'articolo 4, comma 3-quater del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le   parole:   "previsto
          dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "previsto  dall'articolo
          14-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82";  le
          parole "dell'articolo 83" e  le  parole  "all'articolo  86"
          sono soppresse. 
              7.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo non si applicano alle procedure e ai  contratti
          i  cui  relativi  bandi  o  avvisi  di  gara  siano   stati
          pubblicati  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto. 
              8. All'articolo 21 del testo unico  delle  disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1-bis) le parole "A decorrere  dal  termine
          indicato  nel  comma  2-ter,  il"  sono  sostituite   dalla
          seguente: "Il" e le parole da "secondo" fino alla fine  del
          comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita'
          e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS"; 
              b) al comma 2-bis) le parole  da  "secondo"  fino  alla
          fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo  le
          modalita'  e  utilizzando  i   servizi   resi   disponibili
          dall'INPS"; 
              c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati. 
              9. Nei sessanta giorni successivi alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, rimane in vigore  l'obbligo
          per la lavoratrice di consegnare  all'INPS  il  certificato
          medico di gravidanza indicante la data presunta del  parto,
          nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del
          parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
          151 del 2001.».