Art. 64 
 
Modifiche all'articolo 149 del codice  della  giustizia  contabile  -
                              Decisione 
 
  1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le
seguenti:  «,  ovvero   dichiara   l'irregolarita'   della   gestione
contabile». 
 
          Note all'art. 64: 
 
              - Si riporta l'articolo 149 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 149 (Decisione). - (Omissis). 
                3.  Quando  non  pronuncia  discarico,  il   collegio
          liquida il debito dell'agente e dispone,  ove  occorra,  la
          rettifica dei resti da riprendersi  nel  conto  successivo,
          ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile. 
                (Omissis).».