Art. 64 Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile - Decisione 1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile».
Note all'art. 64: - Si riporta l'articolo 149 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 149 (Decisione). - (Omissis). 3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile. (Omissis).».