Art. 64. Coperture assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto proprio o aziendale 1. Le aziende ed enti stipulano, a proprio carico, apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. La polizza e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta' del dirigente, nonche' di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 2. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'azienda o ente sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalita' di cui al comma 1, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. I massimali delle polizze di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 4. Gli importi liquidati ai dirigenti dalle societa' assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti dall'azienda o ente fino alla concorrenza delle somme (compresi gli oneri riflessi) spettanti al dirigente per l'assenza dello stesso conseguente all'infortunio sul lavoro per lo stesso evento. 5. Il rimborso delle spese documentate e autorizzate dall'azienda o ente per le trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio e' disciplinato dall'art. 80 (Trattamento di trasferta). 6. Si conferma la disapplicazione dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.