(Allegato-art. 64)
                              Art. 64. 
      Coperture assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto 
                         proprio o aziendale 
 
    1. Le aziende ed  enti  stipulano,  a  proprio  carico,  apposita
polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a  servirsi,
in occasione  di  trasferte  o  per  adempimenti  di  servizio  fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al  tempo
strettamente necessario per le prestazioni di servizio. La polizza e'
rivolta alla copertura dei rischi,  non  compresi  nell'assicurazione
obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di  trasporto  di
proprieta' del dirigente, nonche' di lesioni o decesso del medesimo e
delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 
    2. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto  di
proprieta' dell'azienda o ente sono in ogni  caso  integrate  con  la
copertura nei limiti e con le modalita' di cui al comma 1, dei rischi
di lesioni o di decesso del dipendente addetto  alla  guida  e  delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
    3. I massimali delle polizze di cui ai commi 1 e  2  non  possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria. 
    4.  Gli   importi   liquidati   ai   dirigenti   dalle   societa'
assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in  base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo,  sono  detratti  dall'azienda  o  ente  fino  alla
concorrenza delle somme (compresi gli oneri  riflessi)  spettanti  al
dirigente per l'assenza dello stesso conseguente  all'infortunio  sul
lavoro per lo stesso evento. 
    5. Il rimborso delle spese documentate e autorizzate dall'azienda
o  ente  per  le  trasferte  o  per  adempimenti  di  servizio  fuori
dall'ufficio e' disciplinato dall'art. 80 (Trattamento di trasferta). 
    6. Si conferma la disapplicazione  dell'art.  28,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979  e  dell'art.  88
del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.