Articolo 64
Attestati di autenticita' e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di
oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o
comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione (( che ne
attesti)) l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la
provenienza ((delle opere medesime)); ovvero, in mancanza, di
rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una
dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.